Codice di procedura civile

Art. 512 c.p.c. — Risoluzione delle controversie

[1]((Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

[2]Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata)).113a115116

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

116

Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

Testo vigente dal 11 settembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 512 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9783/2026

    16 aprile 2026

    In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.

    Art. 512 c.p.c. · Art. 1273 c.c. · Art. 1333 c.c. · Art. 1372 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34964/2025

    31 dicembre 2025

    L'opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva - che si distinguono per oggetto ed effetti, attenendo la prima al diritto a procedere ad esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda alla collocazione sul ricavato (con efficacia endo- esecutiva) - non sono rimedi in rapporto di successione cronologica ed esclusività alternativa, bensì concorrenti, con la conseguenza che un medesimo fatto costitutivo può essere posto a fondamento tanto dell'uno come dell'altro, venendosi a giustificare così la riproposizione, in sede di controversia distributiva, delle medesime ragioni della (già proposta e ancora pendente) opposizione ex art. 615 c.p.c., che il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare, ancorché le stesse siano state già valutate ai diversi fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 624 cod. proc. civ. nella fase sommaria della opposizione esecutiva, fermi restando gli effetti dell'eventuale contemporanea pendenza delle due cause.

    Art. 512 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11613/2025

    3 maggio 2025

    In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.

    Art. 512 c.p.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 510 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 11 settembre 2005. 42 parole tolte, 44 parole aggiunte in 2 capoversi.

Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra aggiunto: i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la … o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione tolto: provvede all'istruzione della causa, se e' competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzioneaggiunto: , sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudicetolto: , se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa aggiunto: puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

  • Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art512 · fonte del testo

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