Codice civile

Art. 1419 c.c. — Nullità parziale

[1]La nullita' parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.

[2]La nullita' di singole clausole non importa la nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 1419 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16294/2026

    26 maggio 2026

    Nel contratto di agenzia, la clausola che riservi al preponente la facoltà di riconoscere o meno all'agente la provvigione c.d. indiretta sugli affari conclusi direttamente dal primo è nulla, ex art. 1355 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa; tale nullità, tuttavia, non inficia la validità del contratto, che resta valido, con conseguente sussistenza del diritto dell'agente alla suddetta provvigione, la quale, in tal caso, trova la sua fonte nell'art. 1748, comma 2, c.c..

    Art. 1419 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1355 c.c. · Art. 1748 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5647/2026

    12 marzo 2026

    Il contratto di affitto di fondo rustico stipulato per una durata inferiore a quella legale senza l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, come richiesto dagli artt. 45 e 58 della l. n. 203 del 1982, che, per effetto della sostituzione automatica della clausola nulla, abbia assunto la durata legale quindicennale è assoggettato al regime di cui all'art. 1108, comma 3, c.c., che richiede il consenso unanime dei comproprietari, con la conseguenza che, ove concluso senza unanimità, è valido ma inefficace (inopponibile) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, secondo lo schema della gestione di affari altrui.

    Art. 1419 c.c. · Art. 1108 c.c. · Art. 1339 c.c. · Art. 2113 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3661/2026

    17 febbraio 2026

    Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.

    Art. 1419 c.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34049/2025

    24 dicembre 2025

    Il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.

    Art. 1419 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 2 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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  • Oltre che nei casi di mancanza di requisiti essenziali, il contratto è nullo quando viola una norma imperativa della legge, quando la causa è illecita, quando i motivi sono illeciti nel caso dell'art. 1345, quando l'oggetto è impossibile, illecito, non determinato nè determinabile (art. 1418). La violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita. La precisazione risolve altresì la dibattuta questione circa gli effetti della violazione di una norma imperativa in cui non sia espressamente comminata la sanzione di nullità del vincolo: è normale l'effetto dirimente, ma sempre quando la volontà della legge non possa indirizzare a conseguenze diverse. Non si ha nullità del contratto se l'anormalità che la legge vuole colpire non incide sul complesso del vincolo: così quando essa riguarda una parte di contratto o di una clausola senza cui i contraenti avrebbero ugualmente costituito il rapporto (articolo 1419, primo comma); così quando la norma giuridica si sostituisce di diritto alla clausola nulla (art. 1419 secondo comma) o quando, nei contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune, la nullità colpisce solo il vincolo di un soggetto la cui partecipazione al rapporto non possa ritenersi essenziale (art. 1420). In tutti codesti casi la tendenza a conservare il contratto ha consigliato di applicare il fondamentale principio utile per inutile non vitiatur.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 649

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1419 · fonte del testo

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