Codice civile

Art. 1203 c.c. — Surrogazione legale

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

  • 1)a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche' chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
  • 2)a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
  • 3)a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
  • 4)a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
  • 5)negli altri casi stabiliti dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1203 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    29 maggio 2026

    Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri e dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione, potendo, peraltro, fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, comma 1, c.c. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1203 c.c. · Art. 1310 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 1299 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9419/2026

    14 aprile 2026

    In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

    Art. 1203 c.c. · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29930/2025

    12 novembre 2025

    Il recupero di somme pagate in esecuzione di una sentenza penale di condanna successivamente riformata differisce dalla condictio indebiti, poiché il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza (che fa venir meno ex tunc il titolo dell'originaria attribuzione), la quale impone il ripristino della situazione antecedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2036, comma 3, c.c., stante l'inconfigurabilità - a seguito della successiva caducazione della statuizione condannatoria - del presupposto della consapevolezza di pagare un debito proprio anziché altrui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il responsabile civile legittimato a surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli altri coimputati condannati, dopo che la statuizione in virtù della quale aveva corrisposto il risarcimento in favore della parte civile era stata caducata in conseguenza dell'assoluzione in appello del soggetto per il quale era stato chiamato a rispondere).

    Art. 1203 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 2036 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29599/2025

    10 novembre 2025

    In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall.

    Art. 1203 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1203 · fonte del testo

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