Corte costituzionale

Ordinanza n. 651/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e

secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in

materia di entrate fiscali"), convertito in legge 27 novembre 1982,

n. 873, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1986, dalla Corte

d'Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e la s.p.a. Giuntini

Ettore, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

restituzione di un'imposta di fabbricazione indebitamente versata, la

Corte di appello di Genova, con ordinanza in data 29 maggio 1986, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,

primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 ("Misure

urgenti in materia di entrate fiscali", convertito in legge 27

novembre 1982 n. 873), con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui,

subordinando, con effetto retroattivo, la ripetizione di alcuni

tributi indebitamente versati, alla prova documentale che l'onere non

sia stato in alcun modo trasferito su altri soggetti, si porrebbe in

contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparità

di trattamento fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e

coloro che hanno invece corrisposto altri tipi di tributi, per i

quali, il diritto al rimborso non è subordinato al suddetto onere

probatorio, per giunta documentale;

b) con l'art. 24 Cost., violando il diritto di agire in

giudizio in quanto modificherebbe, con effetto retroattivo, le

condizoni dell'azione di ripetizione e della relativa disciplina

probatoria;

che in relazione a quest'ultimo profilo, l'Avvocatura Generale

dello Stato ha eccepito l'irrilevanza della questione sollevata, dal

momento che l'amministrazione finanziaria, opponendosi alla pretesa

di rimborso, non tanto perché la mancata traslazione del tributo su

altri soggetti non era stata documentalmente provata dall'attore,

quanto piuttosto perché risultava per tabulas (mediante una delibera

del Comitato provinciale prezzi di Savona con la quale si autorizzava

il soggetto passivo a maggiorare di una certa aliquota il prezzo del

prodotto fino al totale recupero della somma versata a titolo di

imposta di fabbricazione) non avrebbe inteso avvalersi, nella parte

sottoposta a censura, della disposizione impugnata;

che per quanto concerne, invece, l'asserito contrasto con l'art.

3 Cost., l'interveniente ha chiesto che la questione sia dichiarata

non fondata;

Considerato che l'eccezione di irrilevanza sollevata

dall'Avvocatura dello Stato va respinta essendo, al riguardo,

l'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata e tale da

escludere l'esigenza di un ulteriore esame sul requisito della

rilevanza da parte di questa Corte;

che, come si dichiara nella relazione al d.d.l. di conversione

del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (atto Senato n. 2040) la

disposizione impugnata è stata emanata allo scopo di "evitare

l'indebita locupletazione degli operatori economici, i quali, avendo,

come di regola, già trasferito sui successivi acquirenti anche gli

oneri per tributi che, poi, a distanza di tempo, risultino non

dovuti, indubbiamente verrebbero a conseguire un lucro se potessero

ugualmente ottenere il rimborso";

che, come si soggiunge in detta relazione, "poiché al rimborso

si dovrebbe far luogo, ovviamente, a carico del bilancio statale, e

quindi della collettività, si avrebbe, se si consentisse

l'indiscriminato rimborso, l'effetto di porre a carico di detta

collettività, e quindi dei singoli, oneri che questi hanno già

subito, avendo già pagato i prodotti ad un prezzo comprendente il

rimborso anche di quegli oneri";

che, la ratio ispiratrice della norma impugnata, come enunciato

nella relazione, appare ragionevole e plausibile per cui, tenuto

conto dei presupposti d'ordine economico su cui essa si fonda e delle

finalità che si intendono perseguire, la deroga apportata alla

disciplina comune prevista dall'art. 2033 cod.civ., appare congrua e

giustificata;

che, in particolare, per quanto attiene all'onere probatorio del

mancato trasferimento del peso fiscale su altri soggetti, esso trova

fondamento nella presunzione ispiratrice della norma secondo la quale

l'operatore economico percosso da taluni tipi di imposta,

normalmente, le riversa sui soggetti che da lui acquistano beni o

servizi;

che, tale presunzione su cui si basa il legislatore, secondo le

regole di comune esperienza, non appare irragionevole, mentre i suoi

effetti, consistenti nel porre a carico del solvens l'onere

probatorio della mancata traslazione, escludono, attraverso la

esplicita previsione della possibilità di fornire la prova

contraria, una qualche lesione del diritto di agire in giudizio (art.

24 Cost.);

che, peraltro, nonostante l'autorevole orientamento

giurisprudenziale formatosi in relazione a tributi rilevanti

nell'ordinamento comunitario, può ritenersi - per quel che concerne

tributi che tale rilievo non hanno, e rispetto ai quali nel presente

giudizio il sindacato di questa Corte va riferito esclusivamente ai

parametri costituzionali invocati - che l'esercizio del diritto di

azione non è vanificato o comunque illegittimamente compresso dalla

previsione di una prova documentale, anche in relazione a fattispecie

createsi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma;

che devesi difatti rilevare che quest'ultima non richiede un

documento specifico e preordinato alla dimostrazione della mancata

traslazione, essendo evidente che il legislatore ha inteso riferirsi

a scritture dalle quali il fatto da provare possa dedursi anche

indirettamente;

che, in tal senso, l'obbligo di conservazione dei libri e delle

scritture contabili, imposto all'imprenditore, esclude, anche in

riferimento agli effetti retroattivi della norma, quel grado di

difficoltà probatoria che, ad avviso del giudice a quo, renderebbe

praticamente impossibile l'esercizio del diritto di ripetizione;

che, per quanto attiene alla lamentata lesione del principio di

eguaglianza, la ratio, perseguita dalla norma, di evitare

l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici a danno di

una maggioranza di altri soggetti (effettivamente incisi dall'onere

tributario), consente di giustificare il diverso regime di

ripetizione dell'indebito in relazione a quei tributi, per i quali,

attesa la loro peculiare natura, il fenomeno della traslazione

costituisce un'evenienza normale nella prassi dell'economia di

mercato;

che, difatti, in riferimento al presupposto impositivo ed ai

beni sui quali gravano, i tributi individuati dal legislatore nella

norma impugnata si caratterizzano appunto per una particolare

attitudine ad essere trasferiti su altri soggetti, e quindi per lo

scarso grado di probabilità che l'indebito possa restare

definitivamente a carico del patrimonio di chi lo ha corriposto;

che, peraltro, proprio la fattispecie oggetto del giudizio a quo

è emblematica di tale realtà in quanto, come già posto sopra in

evidenza, il Comitato provinciale prezzi aveva consentito la

maggiorazione per una certa aliquota del prezzo del prodotto fino al

totale recupero della imposta di fabbricazione, il che dimostra come

il fenomeno, in tale imposta e nelle altre considerate dalla norma in

esame, sia idoneo a giustificare lo speciale apprezzamento fattone

dal legislatore nel porre la presunzione, essendosi tenuto conto

dell'id quod plerumque accidit, nella materia della produzione e

dello scambio;

che la lamentata diversità di regime non appare perciò

ingiustificata, dovendosi escludere l'omogeneità delle situazioni

poste a raffronto, peraltro in termini generici, dal giudice a quo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata in tutti i suoi profili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, d.l. 30 settembre

1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali",

convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di Appello di Genova

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:651 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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