Codice civile

Art. 2034 c.c. — Obbligazioni naturali

[1]Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

[2]I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2034 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10762/2026

    23 aprile 2026

    Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.

    Art. 2034 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 179 c.c. · Art. 1346 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21451/2025

    25 luglio 2025

    L'acquisto, da parte di un coniuge, di un immobile intestato all'altro e destinato ad abitazione dei genitori di quest'ultimo non costituisce adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sulla scorta di tale erronea qualificazione, aveva rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento promossa dal coniuge che aveva provveduto al pagamento del bene).

    Art. 2034 c.c. · Art. 143 c.c. · Art. 2041 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11337/2025

    30 aprile 2025

    L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale; pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo).

    Art. 2034 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 2041 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28/2025

    2 gennaio 2025

    Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza; del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.

    Art. 2034 c.c. · Art. 2 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'indebito oggettivo presuppone, com'è noto, la mancanza di un'obbligazione; ma se col pagamento si è voluto adempiere ad un'obbligazione naturale o ad un'obbligazione contraria al buon costume anche per parte del solvens, non si fa luogo a ripetizione di quanto sia stato pagato. L'irripetibilità del pagamento fatto per adempiere a un'obbligazione naturale (del concetto di obbligazione naturale si è già fatto cenno: n. 557) può farsi valere solo verso la persona capace (art. 2034, primo comma): non potendo l'incapace contrarre una valida obbligazione giuridica, a maggior ragione non può rimanere obbligato a tener fermo l'adempimento di un dovere morale, sociale o per cui la legge non consente azione. L'obbligazione naturale, per dar luogo alla soluti retentio, deve essere stata eseguita spontaneamente, cioè senza coazione; il che, come si è rilevato a proposito del giuoco e della scommessa (n. 756), non era chiaro nell'art. 1237, secondo comma, del codice del 1865, che, con espressione ambigua, richiedeva un pagamento volontario. L'irripetibilità di quanto sia stato prestato in una situazione di turpitudine reciproca o anche imputabile soltanto al solvens (art. 2035), risponde alle finalità dell'ordinamento giuridico, che non può dare tutela a chi non ne è degno. L'indebito soggettivo presuppone il pagamento di un debito altrui creduto proprio per errore scusabile (art. 2036): non è necessaria la riconoscibilità dell'errore da parte dell'accipiente, essendo questa in re per il solo fatto che il solvens non afferma di pagare un debito altrui come terzo adempiente a senso dell'art 1180. È esclusa la ripetizione quando il creditore si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito, come era già previsto nell'art. 1146. secondo comma. cod civ del 1865: in questo caso il codice stesso ammetteva un'azione di regresso del solvente verso il debitore, ma si è preferito accordare una surrogazione de iure che dà una tutela più immediata, e si è estesa tale surrogazione ad ogni caso in cui la ripetizione, nell'indebito soggettivo, non è ammessa, e quindi anche al caso di errore inescusabile

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 790

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2034 · fonte del testo

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