Codice civile

Art. 1282 c.c. — Interessi nelle obbligazioni pecunarie

[1]I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

[2]Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

[3]Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1282 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 198/2026

    3 gennaio 2026

    Il debito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi delle garanzie stipulate, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso di tributi costituisce un'obbligazione di valuta, sicché sul relativo importo sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., decorrenti dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile, non valendo in contrario il disposto dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, che, nel chiarire che l'obbligo restitutorio dell'amministrazione riguarda quanto speso dal contribuente per ottenere il rilascio della fideiussione, definisce soltanto l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria principale, senza incidere su quella accessoria relativa agli interessi.

    Art. 1282 c.c. · Art. 8 Statuto del contribuente · Art. 7 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 38-bis d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21831/2025

    29 luglio 2025

    In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

    Art. 1282 c.c. · Art. 644 c.p. · Art. 1224 c.c. · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9699/2025

    14 aprile 2025

    L'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi sulle imposte accertate come dovute non viene meno in presenza di una causa di forza maggiore, dal momento che, a differenza di quanto previsto per le sanzioni, l'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel sancire la regola generale della loro automatica decorrenza, non contempla alcuna eccezione di tal genere.

    Art. 1282 c.c. · Art. 20 Riscossione imposte sul reddito

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 423/2025

    8 gennaio 2025

    La disciplina della ripetizione di indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento, in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato, decorrono dalla data del suo versamento.

    Art. 1282 c.c. · Art. 1148 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1458 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 207/1995

    Parametro
    30 maggio 1995

    Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettere a) e b), dell'art. 2, comma quarto, dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento, agli…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sulla base della naturale fecondità del danaro e per corrispondere al bisogno di incrementare il credito, è stata estesa anche a tutti i debiti civili la disposizione dell'art. 41 cod. comm. circa la decorrenza di diritto degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili (art. 1282, primo comma). Si è fatta un'eccezione a proposito dei crediti per fitti e pigioni, per i quali gli interessi decorrono dalla costituzione in mora (art. 1282, secondo comma): data la causa specifica del debito, si è voluto evitare che la regola generale si risolva in un eccessivo svantaggio per il debitore. Altra eccezione concerne il credito che ha per oggetto il rimborso di spese fatte per cose da restituire; se chi ha fatto le spese ha goduto la cosa senza corrispettivo e senza essere obbligato a rendere conto del godimento, non sono dovuti gli interessi, a fronte e in sostituzione dei quali sta il godimento avuto (art. 1282, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 593

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1282 · fonte del testo

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