Codice civile

Art. 782 c.c. — Forma della donazione

[1]La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

[2]L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al donante.

[3]Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192)).123

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192

123

La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 13 luglio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 782 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10388/2026

    20 aprile 2026
    • Donazione

    Nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze affettive aventi i caratteri di una stabile unione di fatto, l'attribuzione di beni immobili, o mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, può essere qualificato come donazione indiretta soltanto ove risulti rigorosamente provato, e sia oggetto di altrettanto rigorosa motivazione, il requisito dell'animus donandi, non potendo tale intento presumersi in presenza di attribuzioni patrimoniali che, di regola, si inscrivono nell'adempimento dei doveri di contribuzione familiare o di obbligazioni naturali. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come donazione indiretta l'acquisto da parte di uno dei coniugi di un'autovettura intestata all'altro senza spiegare perché le reciproche attribuzioni patrimoniali intercorse tra i coniugi in costanza di matrimonio dovessero ritenersi espressive di causa donativa).

    Art. 782 c.c. · Art. 769 c.c. · Art. 809 c.c. · Art. 2041 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8425/2026

    3 aprile 2026
    • Donazione

    La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.

    Art. 782 c.c. · Art. 769 c.c. · Art. 809 c.c. · Art. 1362 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4376/2026

    26 febbraio 2026

    Il patto di famiglia è un negozio volto ad assicurare la continuità dell'impresa oltre la vita dell'imprenditore, in deroga al divieto di patti successori, e gli elementi indispensabili ai fini della sua integrazione sono: il trasferimento, anche solo parziale, dell'azienda e/o delle quote societarie a uno o più discendenti; la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore; la previsione del conguaglio, in denaro o in natura, del valore delle quote di legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso che integrasse patto di famiglia un accordo con cui i genitori avevano trasferito a tutti i figli le loro partecipazioni in due società, perché i figli erano già soci delle stesse, e perché il conguaglio era avvenuto con donazioni dei genitori).

    Art. 782 c.c. · Art. 768-bis c.c. · Art. 768-ter c.c. · Art. 768-quater c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Un'altra disciplina che è stata profondamente innovata è quella della forma della donazione. Il progetto preliminare aveva ammessa la validità della donazione mobiliare di qualsiasi importo con la semplice tradizione, o in mancanza di questa, quando ci fosse una scrittura privata contenente la descrizione delle cose e l'indicazione del loro valore. Il progetto definitivo aveva ritenuta pericolosa questa riforma, specie in considerazione della grande importanza del patrimonio mobiliare nell'economia moderna, e pertanto aveva prescritto anche per le donazioni mobiliari l'atto pubblico, riproducendo la norma dell'art. 1070 del codice del 1865, che richiede la descrizione delle cose con l'indicazione del valore. D'altra parte però aveva ammessa la validità della donazione di modico valore, quando fosse fatta per scrittura privata o fosse accompagnata dalla tradizione. La modicità doveva essere stabilita in relazione alle condizioni economiche del donante. Nella redazione del codice sono state perfezionate, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista formale, le disposizioni del progetto ministeriale, le quali avevano incontrato in via di massima approvazione. È stata cioè ammessa la validità delle donazioni di modico valore aventi per oggetto cose mobili, quando vi sia stata la tradizione, e ciò in conformità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza sotto l'impero del codice del 1865. Non si è riconosciuta, invece, la possibilità di far donazioni con scrittura privata, per non allargare eccessivamente l'ammissibilità dei così detti doni manuali. Ed invero, se si prevedesse la scrittura privata, come mezzo idoneo al compimento dell'atto, si indurrebbe l'interprete a largheggiare nella valutazione della modicità, il che è indubbiamente da evitare. La norma relativa al criterio per la valutazione della modicità è stata emendata secondo alcune proposte in modo che ne risulta che va fatto riferimento innanzi tutto a una valutazione obbiettiva e poi anche alle condizioni economiche del donante. Infine è stata portata una modificazione nella sistemazione della materia, prevedendosi in un primo articolo (782) la forma della donazione e dell'accettazione, e in un articolo successivo (783) la donazione di modico valore, per la quale quella forma non è prescritta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 376

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 13 luglio 2000. 49 parole tolte, 18 parole aggiunte.

tolto: Se la donazione e' fatta a una persona giuridica, il donante non puo' revocare la sua dichiarazione dopo che gli e' stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorita' governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione puo' essere revocataaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192

    La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art782 · fonte del testo

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