Codice civile

Art. 1284 c.c. — Saggio degli interessi

[1]Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. 129a 140a 151a 161a 193a 211a 221a 237a 244a 252a 260a276 280 299 307 314 321a 327336a 348

[2]Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

[3]Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

[4]Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 242

[5]La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. 242

Gli interventi su questo articolo(22)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 10 dicembre 1998

129a

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999".

Decreto 11 dicembre 2000

140a

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001".

Decreto 11 dicembre 2001

151a

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 14/12/2001, n. 290) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002".

Decreto 1 dicembre 2003

161a

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004".

Decreto 12 dicembre 2007

193a

con decorrenza dal 1 gennaio 2008

Il Decreto 12 dicembre 2007 (in G.U. 15/12/2007, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008".

Decreto 4 dicembre 2009

207a

con decorrenza dal 1 gennaio 2010

Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010".

Decreto 7 dicembre 2010

211a

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011".

Decreto 12 dicembre 2011

221a

con decorrenza dal 1 gennaio 2012

Il Decreto 12 dicembre 2011 (in G.U. 15/12/2011, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012".

Decreto 12 dicembre 2013

237a

con decorrenza dal 1 gennaio 2014

Il Decreto 12 dicembre 2013 (in G.U. 13/12/2013, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014".

242

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che le presenti modifiche producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Decreto 11 dicembre 2014

244a

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 11 dicembre 2014 (in G.U. 15/12/2014, n. 290) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015".

Decreto 11 dicembre 2015

252a

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

Il Decreto 11 dicembre 2015 (in G.U. 15/12/2015, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016".

Decreto 7 dicembre 2016

260a

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 7 dicembre 2016 (in G.U. 14/12/2016, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017".

Decreto 13 dicembre 2017

276

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il Decreto 13 dicembre 2017 (in G.U. 15/12/2017, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comam 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018".

Decreto 12 dicembre 2018

280

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 12 dicembre 2018 (in G.U. 15/12/2018, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019".

Decreto 12 dicembre 2019

299

con decorrenza dal 1 gennaio 2020

Il Decreto 12 dicembre 2019 (in G.U. 14/12/2019, n. 293) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020".

Decreto 11 dicembre 2020

307

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 11 dicembre 2020 (in G.U. 15/12/2020, n. 310) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021".

Decreto 13 dicembre 2021

314

con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il Decreto 13 dicembre 2021 (in G.U. 15/12/2021, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022".

Decreto 13 dicembre 2022

321a

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

Il Decreto 13 dicembre 2022 (in G.U. 15/12/2022, n. 292) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023".

Decreto 29 novembre 2023

327

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il Decreto 29 novembre 2023 (in G.U. 11/12/2023, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024".

Decreto 10 dicembre 2024

336a

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

Il Decreto 10 dicembre 2024 (in G.U. 16/12/2024, n. 294) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025".

Decreto 10 dicembre 2025

348

con decorrenza dal 1 gennaio 2026

Il Decreto 10 dicembre 2025 (in G.U. 13/12/2025, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 28 dicembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 1284 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11817/2026

    29 aprile 2026

    In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la sentenza impugnata, la determinabilità del tasso, in ipotesi di parametri contrattuali unilateralmente determinati dalla società di leasing, con riferimento ad un Tasso Interno di Attualizzazione, estratto mediante calcoli matematici "a ritroso", secondo criteri non esplicitati nel contratto, non venendo indicati né la formula, né i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell'opzione finale).

    Art. 1284 c.c. · Art. 1815 c.c. · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3194/2026

    12 febbraio 2026

    L'art. 1284, comma 4, c.c., stante la sua funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, non si applica quando la parte creditrice ha rifiutato, senza giustificato motivo, di ricevere la somma offerta in pagamento dalla parte debitrice e risultata corrispondente a quella riconosciuta all'esito del giudizio.

    Art. 1284 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2426/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di contratti bancari, l'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si applica anche ai contratti stipulati anteriormente, poiché disciplina il regolamento negoziale derivante dal contratto - prevedendo l'applicazione dei tassi sostitutivi emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione, se più favorevoli al cliente - e non la fattispecie negoziale in sé.

    Art. 1284 c.c. · Art. 1339 c.c. · Art. 1372 c.c. · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34623/2025

    29 dicembre 2025

    In materia di crediti di lavoro, la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

    Art. 1284 c.c. · Art. 429 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 370/1983

    Questione infondata
    29 dicembre 1983

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 60/1980.

    Art. 1284 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 60/1980

    Questione infondata
    22 aprile 1980

    L'art. 1284, comma primo, cod. civ., non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto la situazione di chi, non avendo altro titolo giuridico, ha diritto agli interessi nella misura legale del 5% annuo, non e` raffrontabile con quella di chi, avvalendosi dell'autonomia negoziale, pattuisce la corresponsione di interessi superiori; e, per altro verso, in quanto l'interesse legale, nel vigente sistema normativo, puo` avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma non ha, di regola, funzione reintegrativa dell'inflazione monetaria, la quale solo indirettamente o mediatamente influenza la disciplina del saggio degli interessi legali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., sotto i profili della disparita` di trattamento tra creditori, nonche` tra creditori e debitori).

    Art. 1284 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le regole dell'anatocismo, che nella materia commerciale erano derogate dagli usi, in base al nuovo codice sono suscettibili di modificazione ad opera degli usi anche all'infuori del campo commerciale (art. 1283). A maggior tutela del credito fu generalizzato al cinque per cento il saggio del frutto del capitale, estendendo a tutte le obbligazioni quello preesistente in materia commerciale (art. 1284, primo comma). Il medesimo saggio del cinque per cento è previsto per gli interessi convenzionali se le parti non hanno determinato per iscritto una diversa misura (art. 1284, secondo comma). È parso però eccessivo escludere la prestazione degli interessi nel caso in cui la loro misura ultralegale non risulti dallo scritto (art. 1831, quarto comma, cod. civ. del 1865). Tale esclusione era diretta a combattere l'usura; ma non ha più ragion d'essere di fronte al fatto che contro l'usura oggi può reagirsi penalmente. L'elisione di ogni obbligo di interessi ridondava peraltro, nei casi in parola, a vantaggio ingiusto del debitore, che finiva per godere dei capitali altrui senza alcun corrispettivo e poteva sentirsi incoraggiato a promettere spontaneamente un interesse usuraio per non corrispondere poi nemmeno quello legale. Non si è ripetuta la norma dell'art. 1830 cod. civ. del 1865 circa l'irripetibilità degli interessi non dovuti, perchè è sembrata inutile. Infatti, se la loro misura è contenuta in limiti leciti, la relativa corresponsione costituisce adempimento di un'obbligazione naturale per cui non è ammessa ripetizione (art. 2034); se invece gli interessi assumono proporzioni usuraie, la prestazione dell'eccedenza sulla misura legale, costituendo un illecito, dà luogo, come tale, a ripetibilità. Delle obbligazioni alternative.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 594

Versioni nel tempo

25 versioni dal 1942

1942oggi
  1. 28 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 31 dicembre 2024 — 28 dicembre 2025per 12 mesi
  3. 26 dicembre 2023 — 31 dicembre 2024per un anno
  4. 30 dicembre 2022 — 26 dicembre 2023per 12 mesi
  5. 30 dicembre 2021 — 30 dicembre 2022per un anno
  6. 30 dicembre 2020 — 30 dicembre 2021per un anno
  7. 29 dicembre 2019 — 30 dicembre 2020per un anno
  8. 30 dicembre 2018 — 29 dicembre 2019per 12 mesi
  9. 30 dicembre 2017 — 30 dicembre 2018per un anno
  10. 29 dicembre 2016 — 30 dicembre 2017per un anno
  11. 30 dicembre 2015 — 29 dicembre 2016per un anno
  12. 30 dicembre 2014 — 30 dicembre 2015per un anno
  13. 11 novembre 2014 — 30 dicembre 2014per un mese
  14. 28 dicembre 2013 — 11 novembre 2014per 11 mesi
  15. 30 dicembre 2011 — 28 dicembre 2013per un anno
  16. 30 dicembre 2010 — 30 dicembre 2011per un anno
  17. 30 dicembre 2009 — 30 dicembre 2010per un anno
  18. 30 dicembre 2007 — 30 dicembre 2009per 2 anni
  19. 25 dicembre 2003 — 30 dicembre 2007per 4 anni
  20. 29 dicembre 2001 — 25 dicembre 2003per un anno
  21. 30 dicembre 2000 — 29 dicembre 2001per 12 mesi
  22. 26 dicembre 1998 — 30 dicembre 2000per 2 anni
  23. 1 gennaio 1997 — 26 dicembre 1998per un anno
  24. 16 dicembre 1990 — 1 gennaio 1997per 6 anni
  25. 4 aprile 1942 — 16 dicembre 1990testo originarioper 49 anni

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2024 al 28 dicembre 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 10 dicembre 2025

    Il Decreto 10 dicembre 2025 (in G.U. 13/12/2025, n. 289) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1284 · fonte del testo

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