Codice civile

Art. 769 c.c. — Definizione

La donazione e' il contratto col quale, per spirito di liberalita', una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 769 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10388/2026

    20 aprile 2026
    • Donazione

    Nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze affettive aventi i caratteri di una stabile unione di fatto, l'attribuzione di beni immobili, o mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, può essere qualificato come donazione indiretta soltanto ove risulti rigorosamente provato, e sia oggetto di altrettanto rigorosa motivazione, il requisito dell'animus donandi, non potendo tale intento presumersi in presenza di attribuzioni patrimoniali che, di regola, si inscrivono nell'adempimento dei doveri di contribuzione familiare o di obbligazioni naturali. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come donazione indiretta l'acquisto da parte di uno dei coniugi di un'autovettura intestata all'altro senza spiegare perché le reciproche attribuzioni patrimoniali intercorse tra i coniugi in costanza di matrimonio dovessero ritenersi espressive di causa donativa).

    Art. 769 c.c. · Art. 782 c.c. · Art. 809 c.c. · Art. 2041 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8425/2026

    3 aprile 2026
    • Donazione

    La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.

    Art. 769 c.c. · Art. 782 c.c. · Art. 809 c.c. · Art. 1362 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30135/2025

    14 novembre 2025
    • Donazione
    • Rendita vitalizia (contratto di)

    Nella donazione, l'imposizione di un peso a carico del donatario, pur incidendo sull'ampiezza della liberalità, è compatibile con la causa del negozio purché non ne alteri la funzione gratuita trasformandola in rapporto di corrispettività; ne consegue che, in presenza di una donazione modale, l'eventuale assenza di alea nell'adempimento del modus è giuridicamente irrilevante, ove il peso non assuma funzione sinallagmatica rispetto all'attribuzione patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità di una donazione immobiliare gravata da obbligo di assistenza, stipulata da soggetto affetto da malattia terminale, ritenendo insussistente un difetto genetico di causa derivante dalla mancanza di alea).

    Art. 769 c.c. · Art. 793 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20379/2025

    21 luglio 2025

    I requisiti dell'obbligatorietà e dell'onerosità - che distinguono la retribuzione dalle donazioni - possono essere predicati anche in capo ad un'erogazione originariamente liberale, la quale si ripeta periodicamente in occasione delle medesime circostanze, con la conseguenza che le erogazioni qualificate come liberali dal datore di lavoro non hanno natura retributiva a condizione che siano concesse dallo stesso in assenza di qualsivoglia obbligo, per eventi eccezionali e non ricorrenti e senza alcun collegamento, neppure indiretto, con le prestazioni lavorative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come di natura retributiva il premio aziendale, sul presupposto che era di importo fisso ed era stato continuativamente erogato in favore del lavoratore, nonché assoggettato a contribuzione previdenziale e a trattenuta Irpef).

    Art. 769 c.c. · Art. 2099 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le altre disposizioni di questo capo non hanno subito mutamenti, salvo taluni miglioramenti formali dei quali è superfluo far cenno. Delle donazioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 370

  • Il collocamento delle donazioni in questo libro accanto alle successioni, anzichè in quello delle obbligazioni, nel titolo dei contratti, ha sollevato dubbi e riserve. Il problema era stato già esaminato in sede di redazione del progetto definitivo ed era stato risolto nel senso di mantenere la collocazione tradizionale. Il nuovo esame ora compiuto mi ha indotto a confermare la precedente determinazione. Infatti, se è vero che la donazione viene esattamente configurata come un contratto, è anche vero che essa costituisce un contratto sui generis, la cui disciplina presenta sensibili deviazioni rispetto alla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali. Molte regole relative alla donazione, come quelle sulla capacità di disporre e di ricevere per donazione, sulla nullità della donazione per motivo illecito o per errore sul motivo, sulla riduzione per lesione di legittima e così via, fanno notevolmente divergere la disciplina delle donazioni da quella degli altri tipi contrattuali e ne accentuano invece l'analogia con la disciplina delle successioni testamentarie. Nessuna collocazione può essere quindi migliore di quella che la pone tra le successioni e i contratti, quasi a dimostrare, come ebbe a dire il Pisanelli, che «il titolo delle donazioni viene ad essere un punto di transizione tra queste e i contratti». DISPOSIZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 371

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art769 · fonte del testo

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