Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9,

ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo legge

finanziaria 1999) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal

Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra il Consorzio

Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici e

l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'avvocato della

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del

lavoro, con ordinanza del 18 maggio 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998,

n. 449 (rectius: n. 448) (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo legge finanziaria 1999), nella parte in

cui prevede che sulle somme da rimborsare da parte degli enti

impositori e versate a seguito di condono previdenziale, a seconda

dell'esito del contenzioso, "non sono comunque dovuti interessi";

che il rimettente è investito dell'esame di un ricorso

promosso dal Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed

Elettronici (CIRIEE) Soc. coop. a r.l. contro l'I.N.P.S. e contro

l'I.N.A.I.L., rivolto ad ottenere la restituzione dei contributi e

premi indebitamente versati nell'erroneo presupposto di essere tenuto

a corrispondere i maggiori contributi e premi propri del settore

industria;

che il giudice, con sentenza non definitiva del 29 marzo

2000, n. 454, dopo aver dichiarato che il consorzio ricorrente va

inquadrato, ai fini delle agevolazioni contributive, fra le imprese

artigiane previste dalla legge, condannava gli istituti convenuti

alla restituzione dei contributi e premi indebitamente versati a

seguito della domanda di condono contributivo in data 30 aprile 1993;

che la condanna al pagamento delle somme di cui alla citata

sentenza fa riferimento al solo capitale e non anche agli interessi

pure richiesti dal consorzio ricorrente, non avendo il giudice

pronunciato sugli accessori del credito impugnato in quanto

l'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 stabilisce che, in materia di condono previdenziale, "sulle

eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a

seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti

interessi";

che, secondo il giudice a quo la rilevanza della questione

sollevata discenderebbe dalla circostanza che il consorzio ricorrente

ha chiesto la corresponsione degli interessi e la domanda dovrebbe

essere respinta, avendo la norma impugnata escluso la debenza di una

qualsiasi somma a titolo di interessi sui rimborsi di contributi

versati a seguito di condono, e di accertamento negativo dell'obbligo

contributivo;

che al giudice rimettente la disciplina impugnata appare in

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto gravemente e

ingiustificatamente discriminatoria non solo rispetto alla disciplina

generale della restituzione di contributi previdenziali indebitamente

versati, ma anche rispetto alla disciplina generale dell'indebito

oggettivo, ex art. 2033 c.c., da considerarsi come primario tertium

comparationis;

che la violazione dei su richiamati parametri costituzionali

deriverebbe dall'ingiustificata esclusione degli interessi legali che

dovrebbero decorrere dalla data della domanda amministrativa

nell'ipotesi di tardiva restituzione, da parte dell'I.N.P.S., di

contributi previdenziali indebitamente versati;

che, sul punto, il Tribunale di Parma richiama la sent.

n. 417 del 1998 di questa Corte, nella quale, in materia di

contributi indebitamente versati all'I.N.P.S. da artigiani, da

restituire senza corresponsione di interessi a norma dell'art. 7,

ultimo comma, legge n. 463 del 1959, si è affermato che "il vulnus

recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva

non già dall'esclusione degli interessi legali, bensì

dall'esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non

riconosce neppure in misura ridotta";

che si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere che

la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, in ogni caso,

infondata;

che, ad avviso dell'I.N.P.S., per poter affermare la

rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale,

l'ordinanza di rimessione doveva dar conto della ricorrenza, nel caso

di specie, dei presupposti di fatto previsti dal predetto art. 81,

comma 9, e cioè, in particolare, della corretta e tempestiva

apposizione della clausola di riserva da parte della società

istante, al momento in cui la stessa presentò all'I.N.P.S. la

domanda di condono previdenziale;

che, dunque, la norma ricavabile dall'art. 81, comma 9, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448 non riguarderebbe ogni caso di condono

previdenziale, ma solo quella particolare fattispecie caratterizzata

dall'apposizione di una clausola di riserva di ripetizione all'esito

del giudizio instaurato o istaurando;

che, nel merito, a giudizio dell'I.N.P.S., la questione

sarebbe in ogni caso infondata, in quanto la prevista esclusione

degli interessi, ad opera della norma impugnata, sarebbe frutto di

discrezionalità legislativa non trasmodante in irrazionalità,

contemperando diverse esigenze giuridicamente rilevanti, una delle

quali è rappresentata dall'equilibrio finanziario e organizzativo

degli enti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, contestando, in particolare, che vi sia quell'omogeneità di

situazioni da regolare legislativamente in modo uniforme e coerente,

che consentirebbe, ai fini della applicazione del principio di

eguaglianza, l'utilizzazione, come tertium comparationis delle norme

che riguardano altre ipotesi di somme versate indebitamente a titolo

di contributi previdenziali;

che, a giudizio della difesa erariale, il mancato

riconoscimento degli interessi sulle somme eventualmente da ripetere

agli esiti del contenzioso risponderebbe a criteri di equità e

sarebbe coerente sotto il profilo logico-giuridico, in quanto non si

comprenderebbe quale utilità possa avere l'ente creditore nel

ricevere a tacitazione della sua pretesa una somma ridotta rispetto a

quella che sarebbe dovuta in mancanza di condono, se poi la somma

deve essere restituita con l'aggiunta dei frutti e degli interessi

legali dalla domanda di restituzione dell'indebito.

Considerato che il giudice a quo dubita in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione - della legittimità costituzionale

dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, nella parte in cui prevede che sulle somme da rimborsare da

parte degli enti impositori e versate a seguito di condono

previdenziale, a seconda dell'esito del contenzioso, "non sono

comunque dovuti interessi";

che l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

esclude la corresponsione di interessi per l'ipotesi del rimborso di

somme indebitamente versate a seguito di condono previdenziale,

facendo riferimento alla clausola di riserva di ripetizione apposta

alla domanda di condono;

che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna indicazione

sull'apposizione o meno della suddetta clausola da parte della

società istante, omettendo qualsiasi indagine in ordine alla

possibile applicazione della norma anche in assenza di siffatto

presupposto;

che la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata

appare insufficiente a causa della inadeguata descrizione della

fattispecie concreta, non consentendo a questa Corte il necessario

controllo sulla sussistenza di tale condizione di proponibilità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo legge finanziaria 1999), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Parma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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