Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
33 pronunce che riguardano l’art. 2946 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Art. 2946 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2055 c.c.
In caso di morte del lavoratore conseguente a patologia contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno decorre, tanto con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate iure proprio quanto con riguardo a quelle vantate iure hereditatis - ferma restando la diversa durata del termine prescrizionale (quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo) - non già dall'evento morte del de cuius, bensì dal momento della conoscenza o della conoscibilità, da parte dei medesimi, dell'eziologia lavorativa del decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta l'azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore, individuando il dies a quo nel giorno della morte del lavoratore anziché nella data della sentenza che aveva riconosciuto la contestata dipendenza del decesso da causa di servizio).
Art. 2946 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c.
In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.
Art. 2946 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c.
L'azione del lavoratore di restituzione delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, a titolo di ritenute d'acconto in sede di capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento di ripartizione delle quote.
Art. 2946 c.c. · Art. 64 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie - indipendentemente dal fatto che siano state comminate contestualmente all'atto impositivo - è quinquennale, ai sensi della speciale disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non trovando applicazione, invece, l'art. 24 del medesimo d.lgs. che attiene alla sola fase esecutiva.
Art. 2946 c.c. · Art. 20 Sanzioni tributarie
In tema di COSAP, l'indennità sostitutiva dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione, ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modif. dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno.
Art. 2946 c.c. · Art. 2935 c.c.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto tra Sezioni penali e Sezioni civili rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 15046 del 4 giugno 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.».
Art. 2946 c.c.
In tema di indennizzo per i danni da vaccinazioni, il diritto all'assegno "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 210 del 1992 - destinato ad integrare l'indennizzo di cui al precedente art. 1, comma 1, e, in particolare, a sostenere il richiedente per il periodo temporale occorrente per il suo ottenimento - in quanto diritto di credito ad una prestazione assistenziale, è soggetto a prescrizione nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di conoscenza dell'evento dannoso e della sua riconduzione causale alla vaccinazione, per l'intero importo dell'assegno, trattandosi di prestazione una tantum e non ad esecuzione periodica.
Art. 2946 c.c. · Art. 1 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
In tema di contratti bancari di conto corrente, il diritto del correntista ad ottenere dalla banca la consegna del contratto, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.
Art. 2946 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 210 c.p.c.
In tema di fondi pensionistici complementari, le prestazioni erogate dal Fondo Integrativo di previdenza per i dipendenti dell'INPS, soppresso dall'art. 64 della l. n. 144 del 1999, hanno natura previdenziale e non retributiva, in quanto analoghe a quelle dell'Assicurazione Generale Obbligatoria di origine legislativa, alla cui disciplina sono state progressivamente assoggettate, e sono, pertanto, assoggettate al termine di prescrizione decennale.
Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c. · Art. 14 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 64 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL
In materia di contratto preliminare, quest'ultimo è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento secondo il brocardo "quod sine die debetur statim debetur", con la conseguenza che l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.
Art. 2946 c.c. · Art. 1183 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 2932 c.c.
L'art. 2941, n. 8, c.c. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo di fatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo del diritto. In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane Spa, che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c., non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto.
Art. 2946 c.c. · Art. 2934 c.c.
L'indennità sostitutiva del canone Cosap, dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), è soggetta non al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. ma a quello ordinario decennale, decorrente dal giorno in cui ha termine l'annualità ovvero - se antecedente - da quello in cui cessa l'occupazione, trattandosi di un'obbligazione di natura indennitaria, avente la funzione di compensare, per tutta la durata della condizione di indisponibilità del bene, il pregiudizio derivante dal suo mancato godimento.
Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c.
In ipotesi di intervenuta revoca della concessione ed erogazione delle agevolazioni per le attività produttive di cui al d.m. n. 527 del 1995, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme erogate sorge solo nel momento della revoca medesima, che concretizza l'indebito oggettivo, sicché è da tale momento e non da quello in cui i presupposti per la revoca avrebbero potuto essere verificati che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione.
Art. 2946 c.c. · Art. 2935 c.c.
In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione.
Art. 2946 c.c. · Art. 2934 c.c.
Nel pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché, in caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, essa si consolida, nell'ambito del regime giuridico non privatizzato, per effetto della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo, entro il termine previsto dalla legge, dei corrispondenti atti autoritativi e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve le azioni di impugnazione negoziale nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.
Art. 2946 c.c. · Art. 97 cost. · Art. 12 Disposizioni in materia di calamita' naturali · Art. 30 TU pubblico impiego
In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c..
Art. 2946 c.c. · Art. 1748 c.c. · Art. 2948 c.c.
In mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che venga fatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù del disposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli interessi (in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferimento).
Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c. · Art. 24 Sanzioni tributarie
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Art. 2946 c.c. · Art. 1665 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 2935 c.c.
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita).
Art. 2946 c.c. · Art. 1470 c.c. · Art. 1495 c.c. · Art. 1497 c.c.
Nel contratto di rimessaggio, la prestazione, consistente nella custodia del bene, ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, cosicché il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salva diversa pattuizione delle parti circa la periodicità nella corresponsione del compenso.
Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c.
In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Art. 2946 c.c. · Art. 2511 c.c. · Art. 2519 c.c. · Art. 2521 c.c.
L'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto generica l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS per mancata allegazione del fatto determinativo dell'inizio della sua decorrenza).
Art. 2946 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2938 c.c.
In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Art. 2946 c.c. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 30 Disposizioni in materia di lavoro · Art. 2116 c.c.
L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.
Art. 2946 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 2303 c.c. · Art. 2315 c.c.
Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).
Art. 2946 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.
Art. 2946 c.c. · Art. 1387 c.c. · Art. 1395 c.c. · Art. 1442 c.c.
Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.
Art. 2946 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di prelazione relativa all'alienazione di quote societarie, aveva dichiarato prescritto il relativo diritto, non ravvisando la causa di sospensione nel semplice occultamento della compravendita e, dunque, nella mancata denuntiatio, anche in considerazione della natura esclusivamente pattizia del diritto di preferenza accordato).
Art. 2946 c.c. · Art. 2941 c.c.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, è esclusa la risarcibilità dei danni subiti, a causa del mancato rispetto del termine di conclusione delle indagini preliminari, dalla persona offesa che non ha presentato denuncia querela e non si è costituita parte civile, non essendo né l'una (querela), né l'altra (costituzione di parte civile) condizioni necessarie per poter agire civilmente e non potendo i lamentati danni essere considerati conseguenza immediata e diretta della mancata tempestiva conclusione delle indagini. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della vittima di una truffa subita nel corso della vendita di un autoveicolo, che, pur avendo proposto denuncia-querela e nonostante il decorso dei termini delle indagini preliminari, avrebbe potuto esercitare le azioni civili per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, con le conseguenti restituzioni e risarcimenti).
Art. 2946 c.c. · Art. 2 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati
La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).
Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c.
In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale.
Art. 2946 c.c. · Art. 2120 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 2948 c.c.
Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte. (Nella specie, relativa ad azione di c.d. arricchimento indiretto proposta nei confronti del Comune dal suo direttore dei lavori per recuperare le somme versate in forza di sentenza di condanna all'impresa appaltatrice, quale compenso di lavori eseguiti e non previsti nel progetto principale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori).
Art. 2946 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2935 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., dell’art. 2946 cod. civ. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, si applica alla riscossione dei tributi erariali, comportando la prescrizione del relativo credito nel termine ordinario decennale. Non sussiste, anzitutto, la disparità di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione dell’IMU, in quanto a quest’ultima il diverso termine quinquennale di prescrizione si applica in ragione della sua natura di obbligazione periodica; la disposizione censurata e quella assunta a tertium comparationis disciplinano, pertanto, situazioni non omogenee e nel loro raffronto difetta il rapporto di pertinenza. Nemmeno sono fondate, poi, le questioni sollevate in riferimento all’art. 97 Cost., dal momento che: i) il termine decennale di prescrizione non è ingiustificato in ragione del tempo brevissimo che l’amministrazione finanziaria dovrebbe impiegare per interromperlo, potendosi, invece, sindacare la ragionevolezza della scelta legislativa censurata in base al bilanciamento tra l’interesse della stessa amministrazione a riscuotere il tributo e l’affidamento dei contribuenti in conseguenza dell’inerzia del fisco; ii) il medesimo termine non può essere considerato una «anomalia» rispetto agli altri previsti nell’ordinamento, risolvendosi tale censura in una disparità di trattamento rispetto a fattispecie eterogenee che concernono sistemi diversi e istituti sorretti da distinte rationes; iii) nemmeno l’asserita tendenza dell’ordinamento a prevedere termini di prescrizione più brevi potrebbe fondare l’irragionevolezza della scelta legislativa per violazione del principio di coerenza dell’ordinamento giuridico. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47324; S. 276/2016 - mass. 39482; S. 215/2014 - mass. 38103; S. 155/2014; S. 108/2006; S. 340/2004 - mass. 28841; O. 46/2020 - mass. 43066).
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 2946 c.c.
Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - che non hanno carattere immediatamente retributivo e sono prospettati, sul piano sostanziale e processuale, come autonomi rispetto ai beni che trovano tutela nell'art. 36 Cost., non e` censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione di cui all'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale di detta disposizione). - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, e 115/1971.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2946 c.c.
Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - non aventi carattere immediatamente retributivo, prospettati come autonomi rispetto agli altri beni tutelati dall'art. 36 Cost. - disposizione sulla quale e` stata fondata la dichiarazione di parziale incostituzionalita` dell'art. 2946 c.c. (sent. n. 63 del 1966) - la previsione del decorso della prescrizione decennale in costanza dal rapporto di lavoro, contenuta in tale disposizione, non viola gli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, Cost. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di l. c. del citato art. 2946 c.c.). - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.
Art. 2946 c.c.
È manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 2946 cod. civ., nella parte in cui consente che la prescrizione decennale del diritto alla retribuzione connessa ad una qualifica superiore non riconosciuta possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro dal giorno in cui il diritto è maturato anziché dalla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tale questione infatti è già stata ritenuta inammissibile con sentenza n. 115 del 1975 e manifestamente inammissibile con successiva ordinanza n. 12 del 1976. - v. S. n. 115/1975, O. n. 12/1976.
Art. 2946 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui farebbe decorrere il termine di prescrizione decennale in pendenza di rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione, alla qualifica superiore ed al diritto alla retribuzione derivante dal riconoscimento di una qualifica superiore. Tali questioni, infatti, sono state già dichiarate inammissibili dalla Corte con sentenza n. 115 del 1975 in quanto il diritto alla retribuzione è assoggettato soltanto alle prescrizioni di cui agli artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., non potendo la prescrizione ordinaria concorrere con le prescrizioni di cui ai citati articoli, ed in quanto una dichiarazione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., potrebbe concernere solo la parte della disposizione che riguarda le vere e proprie retribuzioni e non quindi il diritto alla qualifica. - v. Sent. n. 115 del 1975.
Art. 2946 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Non potendo la prescrizione ordinaria, per norma espressa del codice, concorrere con "i casi in cui la legge dispone diversamente" - e tali sono quelli delle prescrizioni di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., già riconosciuti viziati di illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione lavorativa decorra durante il rapporto di lavoro -, l'art. 2946 cod. civ. risulta inapplicabile al diritto del lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennità facenti parte integrante della retribuzione lavorativa. Pertanto è inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cit., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di lavoro, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., in quanto applicabile al diritto del lavoratore di ottenere indennità varie relative alla prestazione lavorativa (straordinari, indennità sostitutiva di ferie, gratifica natalizia). Cfr.: sent. n. 63 del 1966.
Art. 2946 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito del prestatore d'opera, decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione è inammissibile: a) quando trattasi di diritti soggetti a prescrizione breve o presuntiva; b) quando trattasi di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, non versandosi, in tal caso, nell'ipotesi di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost.; c) quando, infine, trattasi di crediti vantati dai dipendenti di enti pubblici. (Vedi sent. n. 63 del 1966) non sussistendo per questi dipendenti quel timore di licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinuncia dei propri diritti.
Art. 2946 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Eliminata la distinzione tra materia civile e materia commerciale e ricondotta nell'ambito del codice civile gran parte degli istituti regolati dal codice di commercio, si poneva la necessità di unificare i termini di prescrizione ordinaria. Il nuovo termine generale di prescrizione corrisponde a quello che stabiliva il codice di commercio. Per altro, ancora prima che la soppressione dell'accennata distinzione di materie formasse oggetto di studi, la riduzione del lungo termine prescrizionale di trent'anni stabilito dal codice civile era non solo auspicata da insigni giuristi, tra i quali i miei predecessori Vittorio Scialoja e Alfredo Rocco (un disegno di legge per la riduzione della prescrizione a dieci anni venne da quest'ultimo presentato al Senato nella tornata dell'11 maggio 1932-X), ma anche reclamata da una larga corrente dell'opinione pubblica, affermandosi così l'esigenza di adeguare il termine di prescrizione al ritmo più intenso della vita moderna, alle più facili e rapide comunicazioni, al bisogno di certezza dei rapporti giuridici. Nel dichiarare che i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni, l'art. 2946 fa salvi i casi in cui la legge dispone diversamente: tra gli altri diritti, v'è una categoria di somma importanza, quella dei diritti reali su cosa altrui, ai quali la prescrizione decennale non si applica. Per tali diritti, in correlazione alla loro particolare natura, dal libro della proprietà è stabilita, nella regolamentazione di ciascuno di essi, la prescrizione di venti anni (articoli 954, 970, 1014, 1073). Delle prescrizioni brevi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1205
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2946 · fonte del testo
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