Art. 2315 c.c. — Norme applicabili
Alla societa' in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla societa' in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Alla societa' in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla societa' in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 2315 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.
Art. 2315 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2303 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Anche la disciplina della società in accomandita semplice è mantenuta sulle basi tradizionali. Le innovazioni introdotte sono quelle già accennate per la società in nome collettivo, la cui disciplina si applica in quanto compatibile con la specialità del tipo (art. 2315). Anche alla società in accomandita semplice non è riconosciuta la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale; anche per la società in accomandita semplice è ammessa la conservazione nella ragione sociale del nome del socio receduto o defunto (art. 2314); anche per questo tipo di società l'inosservanza delle formalità non importa il diritto dei soci di sciogliersi dalla società, ma unicamente le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità e la minore autonomia patrimoniale che è propria della società semplice. Una particolare norma chiarificatrice regola, per le società non iscritte, la responsabilità degli accomandanti (art. 2317). Per il resto le modificazioni apportate dal nuovo codice hanno valore di integrazione e di chiarimento. Così in ordine alla comprensione del nome dell'accomandante nella ragione sociale, si è precisato che la responsabilità illimitata e solidale con gli accomandatari sorge solo in quanto l'accomandante abbia consentito a tale comprensione (art. 2314); così in ordine alla nomina e alla revoca degli amministratori, si è richiesto il consenso degli accomandatari e della maggioranza degli accomandanti (art. 2319); così in ordine ai poteri degli accomandanti, pur riaffermandosi il divieto di immistione nell'amministrazione, si è precisato essere consentito all'accomandante di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, nel caso che sia previsto dall'atto costitutivo, di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e di compiere atti di ispezione e sorveglianza (art. 2320); così ancora, in ordine al trasferimento della quota del socio accomandante, è ammessa espressamente la trasmissibilità per causa di morte, mentre il trasferimento per atto tra vivi è subordinato al consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322); così infine si è espressamente posta come causa di scioglimento della società il venir meno della categoria dei soci accomandanti o accomandatari, nel caso in cui, nel termine di sei mesi, non venga sostituito il socio venuto meno (art. 2323). In sede di coordinamento si è poi precisato, coerentemente a quanto disposto dall'art. 2468 per le accomandite per azioni, che, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il detto periodo di sei mesi gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, stabilendosi che questo amministratore non assume la qualità di accomandatario (art. 2323, secondo comma). Le altre norme riproducono quelle già contenute nel codice di commercio. DELLA SOCIETÀ PER AZIONI. Direttive generali della riforma.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 940
Dei nove capi di cui si compone il libro dedicato alle società era questo quello sul quale più si appuntava l'attesa della dottrina e della pratica. La società per azioni, impropriamente designata come anonima dal codice di commercio su imitazione del codice francese, aveva offerto negli ultimi decenni in Italia e all'estero un campo particolarmente fertile ed ampio ad osservazioni e critiche, che dovevano essere attentamente vagliate. Tale vaglio fu compiuto con realistico spirito fascista e con stretta aderenza ai principi dell'ordine corporativo, sui quali la riforma del codice, e particolarmente del presente libro, è impostata. L'ampio esame pregiudiziale a cui fu sottoposta la questione dell'opportunità di mantenere nel nuovo codice il tipo della società per azioni si è concluso senza disaccordi in senso pienamente affermativo. Nè poteva essere altrimenti se si considera la fondamentale funzione che a questo tipo di società è assegnato nella moderna economia. I capitali e le riserve iscritte in bilancio delle società per azioni attualmente esistenti in Italia rappresentano un investimento complessivo di circa settanta miliardi. Storicamente la società per azioni non è affatto legata al sistema dell'economia liberale. Essa trae origine da istituti che risalgono agli inizi della civiltà moderna (fine del secolo XVI e inizi del XVII) e muove da una felice intuizione giuridica ed economica che reca inconfondibile il segno della genialità italiana. Politicamente ed economicamente, la società per azioni costituisce uno dei capisaldi insostituibili della economia organizzata del nostro secolo. Essa è infatti lo strumento tipico che permette la raccolta e la mobilitazione di notevoli masse di risparmio popolare per l'investimento in imprese, per le quali nessuna privata fortuna sarebbe sufficiente o nelle quali il singolo non avrebbe l'ardire di cimentarsi, in relazione all'eventualità che il proprio patrimonio si impegni oltre la durata della vita umana. La società per azioni rende possibile questo risultato, offrendo al socio il duplice vantaggio di limitare la propria responsabilità per le obbligazioni sociali alla somma conferita e di potere, con l'alienazione del titolo che rappresenta la sua partecipazione, realizzare in qualsiasi momento il suo investimento senza che per ciò venga alterata la consistenza del patrimonio sociale. Nè la facilità con la quale possono mutare i soci in questo tipo di società giustifica la critica che si è mossa, parlando di una dannosa disintegrazione fra capitale ed impresa. L'elemento personale che si perde nel capitale si afferma vigorosamente nella direzione e nell'organizzazione dell'impresa, la quale rimane pur sempre la creazione della genialità e del lavoro dei suoi capi e dei loro collaboratori. La società per azioni da questo punto di vista è stata e rimane una delle più feconde palestre formatrici di uomini e di capi di impresa.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 941
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2315 · fonte del testo
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