Codice civile

Art. 1842 c.c. — Nozione

L'apertura di credito bancario e' il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1842 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31821/2025

    5 dicembre 2025

    In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.

    Art. 1842 c.c. · Art. 1843 c.c. · Art. 1853 c.c. · Art. 2033 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31781/2025

    4 dicembre 2025

    In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.

    Art. 1842 c.c. · Art. 1283 c.c. · Art. 1852 c.c. · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Respinta la concezione che ravvisa un contratto preliminare di mutuo nell'apertura di credito bancario, l'articolo 1842 fa consistere questo contratto nell'obbligo della banca di tenere una somma di danaro a disposizione dell'accreditato. In realtà la funzione economica dell'apertura di credito consiste nell'immediata attribuzione al cliente del diritto di disporre della somma stessa a seconda dei suoi bisogni, e non nell'effettiva utilizzazione di questa o nella promessa di addivenire ad un contratto di mutuo. Si considera figura normale di apertura di credito quella c. d. in conto corrente, che consente all'accreditato di rinnovare, per la durata del rapporto, le operazioni di prelevamento e di versamento, ripristinando così, mediante i versamenti, la disponibilità del credito (art. 1843). Questo meccanismo contrattuale si ripercuote sulla disciplina della garanzia reale e personale prestata a favore dell'accreditante, facendola limitare e dilatare automaticamente, in corrispondenza alle oscillazioni del saldo del conto, fino al limite della somma massima posta dalla banca a disposizione dell'accreditato (articolo 1844, primo comma): il garante non è liberato per la sola circostanza che in un dato momento il conto non presenti un saldo a debito del cliente. Caratteristica dell'apertura di credito in conto corrente garantito è poi la costante correlazione tra l'importo del credito e il valore della garanzia, per cui, ove questa divenga insufficiente, la banca ha diritto di ottenere un supplemento (art. 1844, secondo comma). Si è riconosciuta la pratica che consente alla banca la facoltà di recedere dal contratto, anche se a tempo determinato; ma si è disciplinata questa facoltà, per evitare che essa, inconsideratamente esercitata, possa arrecare grave pregiudizio all'accreditato. Occorre una giusta causa di recesso; questo sospende immediatamente ogni ulteriore utilizzazione del credito, ma comporta tuttavia un termine di almeno quindici giorni, per mettere in grado l'accreditato di far fronte all'obbligo di restituire quanto ha prelevato (art. 1845). Dell'anticipazione bancaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 741

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1842 · fonte del testo

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