Codice civile

Art. 1950 c.c. — Regresso contro il debitore principale

[1]Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benche' questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

[2]Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

[3]Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

[4]Se il debitore e' incapace, il regresso del fideiussore e' ammesso solo nei limiti di cio' che sia stato rivolto a suo vantaggio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1950 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9095/2026

    10 aprile 2026

    In tema di fideiussione, ove vi sia una pluralità di debitori principali obbligati in solido, ma la garanzia sia stata prestata solo per alcuni di essi, l'azione di regresso del fideiussore può essere esercitata, per l'intero, solo nei confronti del condebitore garantito, al quale spetta, poi, il regresso verso gli altri condebitori, ex art. 1299 c.c.

    Art. 1950 c.c. · Art. 1951 c.c. · Art. 1291 c.c. · Art. 1299 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 865/2025

    13 gennaio 2025

    Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).

    Art. 1950 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1936 c.c. · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa il subingresso e il regresso del fideiussore che ha pagato, in confronto del debitore, vi è qualche innovazione da segnalare. Il fideiussore, sulle somme pagate al creditore, ha diritto agli interessi legali dal giorno del pagamento, non da quello della notificazione al debitore dell'eseguito pagamento (articolo 1950; terzo comma): la disposizione è coerente all'art. 1224. Se il credito estinto produceva interessi superiori alla misura legale, al fideiussore spettano tali interessi in virtù del subingresso accordatogli. Per quanto il fideiussore sia tenuto in solido col debitore, è normale che il creditore si rivolga prima al debitore. Il fideiussore richiesto dal creditore ha perciò il dovere di avvertirne il debitore. Quando omette tale avviso e paga, il debitore può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore se questi, anzichè al fideiussore, si fosse rivolto al debitore (ad esempio, l'avvenuto pagamento: art. 1952, secondo comma); se il debitore ignaro paga a sua volta, il fideiussore perde il diritto di regresso (art. 1952, primo comma). La differenza tra il codice del 1865 (art. 1918, secondo comma) e il nuovo codice (art. 1952, primo comma), sta in ciò, che per il primo, il fideiussore doveva dare avviso del pagamento soltanto nel caso in cui egli avesse preso l'iniziativa di pagare senza essere convenuto in giudizio, non quando il pagamento fosse stato successivo alla citazione; nel secondo, il dovere predetto è imposto anche quando il fideiussore sia stato convenuto in giudizio, Il che è più conforme ai principii che hanno suggerito le disposizioni dell'art. 1485, primo comma.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 763

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1950 · fonte del testo

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