Codice civile

Art. 2041 c.c. — Azione generale di arricchimento

[1]Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

[2]Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 2041 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13360/2026

    8 maggio 2026

    Il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda; ne consegue che non sono ammissibili la proposizione di domande nuove e la modificazione sostanziale delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. (Nella specie la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto fondata su un contratto di locazione, a fronte dell'originaria domanda di ammissione al passivo basata sull'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.).

    Art. 2041 c.c. · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 183 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11513/2026

    28 aprile 2026

    In tema di azione di indebito arricchimento, in caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperibilità da parte di un Comune dell'azione ex art. 2041 c.c. a fronte della declaratoria di nullità del contratto di somministrazione di acqua, per carenza della forma scritta, rilevando che il ricorso all'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte dell'amministrazione era impedito dall'impossibilità per l'utente di provvedere alla restituzione in natura dei quantitativi di acqua consumati).

    Art. 2041 c.c. · Art. 2042 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10388/2026

    20 aprile 2026
    • Donazione

    Nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze affettive aventi i caratteri di una stabile unione di fatto, l'attribuzione di beni immobili, o mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, può essere qualificato come donazione indiretta soltanto ove risulti rigorosamente provato, e sia oggetto di altrettanto rigorosa motivazione, il requisito dell'animus donandi, non potendo tale intento presumersi in presenza di attribuzioni patrimoniali che, di regola, si inscrivono nell'adempimento dei doveri di contribuzione familiare o di obbligazioni naturali. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come donazione indiretta l'acquisto da parte di uno dei coniugi di un'autovettura intestata all'altro senza spiegare perché le reciproche attribuzioni patrimoniali intercorse tra i coniugi in costanza di matrimonio dovessero ritenersi espressive di causa donativa).

    Art. 2041 c.c. · Art. 769 c.c. · Art. 782 c.c. · Art. 809 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8793/2026

    8 aprile 2026

    In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., e sono, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa; ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l'onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) o che l'apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, senza che rilevi, a tal fine, la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell'altro coniuge.

    Art. 2041 c.c. · Art. 143 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una larghissima corrente di dottrina e di giurisprudenza si è già orientata, de iure condito, verso il riconoscimento di un'azione generale di arricchimento diretta ad ovviare all'indebita locupletazione nei casi in cui non sia possibile impedirla con l'esperimento di azioni particolari, della stessa (articoli 1190, 1443, 1769. 2037, terzo comma, 2038. ecc.) o di diversa natura. Il codice nuovo ha accolto questo indirizzo, corrispondente agli scopi di giustizia e di equità che l'ordinamento giuridico deve realizzare, specie se vuole esprimere dal suo seno uno spirito di solidarietà. Questo spirito non può tollerare spostamenti patrimoniali disgiunti da una causa giustificatrice. Il suum cuique tribuere, principio etico assunto nella sfera del diritto, vieta che si tuteli l'aumento patrimoniale conseguito ingiustamente, per non attribuire ad un soggetto un vantaggio che spetta invece ad altri, e correlativamente per non assoggettare quest'ultimo a un'ingiusta perdita. Il codice fissa all'azione di arricchimento l'estremo di un alimento patrimoniale conseguito senza giusto fondamento, e corrispondente a una diminuzione sofferta da terzi (art 2041, primo comma). Non è stato e non poteva essere chiarito legislativamente, con una formula generale, il concetto di arricchimento ingiustificato: ma la pratica e la dottrina potrà soccorrervi, ricercando se il singolo trasferimento di valori trovi a fronte la prestazione di un corrispettivo, abbia causa nella liberalità, o sia legittimato da una precisa disposizione della legge. Sarà ingiusto il trasferimento, se l'indagine suddetta risulterà negativa. Conseguenza sarà allora l'obbligo dell'arricchito di prestare un'indennità a colui che ha subito la diminuzione patrimoniale. Se la diminuzione patrimoniale consiste nella perdita di una cosa determinata, s'impone all'arricchito il dovere di restituirla in natura (art. 2041, secondo comma) o, qualora l'abbia successivamente alienata, di ricuperarla dall'acquirente. Dalla dottrina e dalla giurisprudenza favorevole all'azione di arricchimento è stato acquisito il principio secondo cui essa è proponibile solo in via sussidiaria, nel caso cioè in cui il danneggiato, esercitando altra azione, non possa conseguire l'indennizzo per il pregiudizio subito (art. 2042). È ovvio infatti, che, là dove si possa eliminare una situazione anormale con l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio, altrimenti evitabile. Dei fatti illeciti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 792

  • Sotto questa rubrica si comprendono quei fatti produttivi di danno che il codice civile del 1865, denominava delitti o quasi delitti; ossia quei comportamenti e quelle situazioni dell'uomo, rispetto ad altre persone o a cose, contrastanti col principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento della loro attività, di non cagionare danni agli altri. È sembrata più esatta la denominazione di «fatti illeciti», anzichè quella di «atti illeciti», perchè in altra parte del libro delle obbligazioni (articoli 1324 e 1334), con la voce atti si sono designati i negozi giuridici.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 793

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2041 · fonte del testo

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