Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

11-quinquies del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, e dell'art. 2033 del codice civile, promossi

con ordinanze emesse il 7 aprile 1995 (n. 7 ordinanze) dalla Corte di

cassazione, rispettivamente iscritte ai nn. 856, 857, 858, 861, 862,

863 e 864 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visti gli atti di costituzione di Bellodi Letizia, Zambonelli

Angiolina, Trezzi Virginio ed altra, Zamuner Mario, Roversi Bruno ed

altra, Giramonti Margherita e dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Zambonelli Angiolina, Trezzi

Virginio ed altra, Salvatore Cabibbo per Zamuner Mario, Giovanni

Angelozzi per Giramonti Margherita, Carlo De Angelis e Giorgio

Starnoni per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di tre procedimenti nei quali è controverso il

diritto dell'INPS di ripetere da titolari di più pensioni somme

pagate a titolo di integrazione al minimo della seconda pensione, ma

non dovute a ragione del superamento dei limiti di reddito stabiliti

dall'art. 6, primo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463,

convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, la Corte di

cassazione, con tre ordinanze del 7 aprile 1995, pervenute alla Corte

costituzionale il 21 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies del

citato decreto-legge n. 463 del 1983, il quale dispone: "Le gestioni

previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di

pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti

posti dalla normativa vigente".

Il giudice rimettente premette, in linea di fatto, che le tre cause

riguardano la prima il periodo 1 maggio 1987-30 giugno 1989, la

seconda tutti gli anni successivi al 1983, la terza il periodo 1

gennaio 1988-31 dicembre 1989; in linea di diritto che, secondo la

giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione

(sentenza n. 1965 del 1995), in nessuna delle fattispecie sono

applicabili né l'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, né -

nella prima e nella terza per il tratto del periodo di riferimento

successivo al 28 marzo 1988 - l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.

88, tali discipline essendo derogate, in materia di integrazioni al

minimo corrisposte indebitamente, dalla norma speciale dell'art. 6,

comma 11-quinquies del d.-l. n. 463 del 1983. Questa norma ammette

la ripetibilità indipendentemente da un errore commesso dall'INPS,

in considerazione della "fisiologica sfasatura temporale" tra il

momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione e il momento

in cui può essere accertato il venir meno del requisito reddituale.

Questo essendo il diritto applicabile, la citata disposizione

speciale viene impugnata per contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento sia rispetto alla disciplina, molto più favorevole ai

pensionati, dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 relativo alle

pensioni di base dell'assicurazione generale obbligatoria, sia

rispetto al trattamento dei pensionati ex dipendenti pubblici

previsto dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

interpretato autenticamente dall'art. 3 della legge 7 agosto 1985,

n. 428;

b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché non regola la

ripetizione delle prestazioni indebite tenendo conto dei casi di

negligenza dell'ente nell'accertamento tempestivo dei presupposti del

diritto e stabilendo modalità di recupero tali da garantire la

sufficienza delle residue risorse pensionistiche alle esigenze di

vita dell'assicurato. All'argomento (tratto dalla sfasatura nel

rapporto erogazione dell'integrazione al trattamento minimo -

accertamento del reddito), con cui le Sezioni unite giustificano la

speciale disciplina impugnata, il giudice a quo obietta che

l'ignoranza della sopravvenuta condizione reddituale ostativa

dell'erogazione, protratta oltre il momento in cui tale condizione

diventa accertabile, si risolve, essa pure, per l'INPS in una falsa

rappresentazione della realtà, le cui conseguenze non possono essere

poste a carico di diritti costituzionalmente garantiti dall'art. 38

Cost.

1.2. - Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite le parti private, aderendo alle argomentazioni del giudice

rimettente e concludendo per la dichiarazione di illegittimità della

norma denunciata.

Da una delle difese si osserva, inoltre, che l'applicabilità nella

specie di tale norma - che il giudice a quo desume dalla citata

sentenza delle sezioni unite - contrasterebbe con la statuizione

delle sentenze nn. 1315 e 1966 del 1995, secondo cui, per individuare

quale delle norme di sanatoria, succedutesi nel tempo, debba trovare

applicazione, si deve avere riguardo al momento del pagamento

indebito, sicché nella specie sarebbe applicabile, quanto meno dopo

il 28 marzo 1989, la disciplina successiva alla norma impugnata.

In relazione ai principii di eguaglianza e di razionalità si

insiste sull'incoerenza della mancanza nell'art. 6, comma

11-quinquies, di limiti e condizioni alla ripetibilità rispetto

all'impostazione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

1.3. - Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell'Istituto, non esiste nell'ordinamento previdenziale

un principio di irripetibilità delle prestazioni indebite percepite

in buona fede dall'assicurato, contrapposto al principio dell'art.

2033 cod.civ. Esistono, invece, discipline differenziate a seconda

delle diversità delle fattispecie, discrezionalmente valutate dal

legislatore sia nel senso di non ammettere la rettificabilità degli

errori di un certo tipo del solvens, sia nel senso di ammetterla per

ogni tipo di errore, ma escludendo la ripetibilità nel concorso di

certe condizioni ex parte accipientis, sia infine nel senso di

ammettere la ripetibilità senza limiti e condizioni.

Di quest'ultima specie è la norma speciale impugnata. La censura

di violazione del principio dell'art. 3 Cost., desunta dal confronto

con la norma dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, anzitutto

conferisce a questa legge efficacia retroattiva di cui non è

provvista, dato che per intero o per la maggior parte le prestazioni

indebite della cui ripetibilità si controverte sono state eseguite

anteriormente al 28 marzo 1989; in secondo luogo, e comunque, è

inammissibile perché l'art. 52 si riferisce alle prestazioni

pensionistiche di base o principali, dalle quali sono ben distinte,

le integrazioni al trattamento minimo. Queste non sono aggiuntive di

quella, ma sono componenti autonome del trattamento previdenziale

complessivo, essendo prive di base assicurativa, cioè non avendo a

fonte alcuna contribuzione.

Quanto alla censura riferita all'art. 38 Cost., l'INPS obietta che

da esso non si può ricavare un principio costituzionale di

irripetibilità di somme corrisposte indebitamente nell'ambito

pensionistico.

1.4. - Nel giudizio promosso dall'ordinanza iscritta in r.o. n.

858/1995 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso dell'interveniente il richiamo dell'art. 38 della

Costituzione non è motivato e comunque non è pertinente perché

"l'assicurazione dei mezzi di sussistenza non si attua attraverso

l'indebita percezione di un trattamento pensionistico non dovuto".

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione si

obietta che le discipline con cui quella in esame è confrontata

riguardano situazioni giuridiche diverse e quindi insuscettibili di

essere assunte come tertia comparationis.

2.1. - Nel corso di altri procedimenti in cui è controverso il

diritto dell'INPS di ripetere da titolari di più pensioni somme

corrisposte a titolo di quote fisse di contingenza, non spettanti ai

sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, secondo cui

il trattamento aggiuntivo collegato alle variazioni del costo della

vita è dovuto una sola volta, la Corte di cassazione, con quattro

ordinanze in data 7 aprile 1995, pervenute alla Corte costituzionale

il 21 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2033 cod.civ., "in quanto sia ritenuto applicabile anche

alla indebita erogazione, ricevuta in buona fede, dei trattamenti

pensionistici aggiuntivi previsti dall'art. 19, primo comma, della

legge citata".

Premesso che in tutti i casi di specie le prestazioni indebite sono

state erogate in epoche in cui era vigente l'art. 80 del r.d. n.

1422 del 1924, il giudice rimettente, conformandosi alla sentenza n.

1315 del 1995 delle sezioni unite della Corte di cassazione, ritiene

inapplicabile il terzo comma di tale articolo, non trattandosi di

errore dell'INPS nella determinazione del quantum della prestazione,

bensì "di mero ritardo nell'accertamento di successive modificazioni

del diritto automaticamente operative nel senso della estinzione del

diritto originariamente esistente"; conseguentemente i pagamenti

effettuati in violazione dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978

secondo tale giurisprudenza "sono ripetibili, anche in mancanza di un

formale provvedimento dell'Istituto comunicato all'interessato - in

applicazione dell'art. 2033 cod.civ.".

La norma del codice civile viene impugnata con censure analoghe a

quelle rivolte all'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. n. 463 del

1983, interpretato come disciplina conforme alla regola civilistica:

violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di

trattamento tra pensionati INPS e pensionati ex dipendenti pubblici e

tra gli stessi pensionati INPS; violazione dell'art. 38 della

Costituzione per l'incidenza della diminuita tutela della buona fede

dell'accipiens, nelle ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore,

su un trattamento diretto a soddisfare bisogni primari del pensionato

e della sua famiglia. Sono i medesimi valori, aggiunge l'ordinanza,

fatti salvi dalla sentenza n. 383 del 1990 di questa Corte,

interpretativa dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

2.2. - Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale relativi alle

ordinanze iscritte in r.o. nn. 861, 862 e 863/1995, si sono

costituite le parti private aderendo alle argomentazioni del giudice

a quo e concludendo per la dichiarazione di illegittimità in parte

qua della norma impugnata.

Nelle memorie di costituzione si lamenta soprattutto

l'irrazionalità della previsione di un recupero automatico delle

somme indebitamente erogate, senza nessuno dei limiti che specificano

l'istituto della ripetizione dell'indebito nel sistema previdenziale.

Si è costituito pure l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata con argomentazioni analoghe a quelle svolte

nelle memorie di costituzione nei giudizi relativi alle ordinanze

precedenti.

2.3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata e riservandosi di giustificare tale

conclusione con una memoria successiva.

3. - In prossimità dell'udienza di discussione alcune delle parti

costituite, l'INPS e l'Avvocatura dello Stato, hanno depositato

memorie aggiunte.

La difesa della parte privata nel giudizio promosso dall'ordinanza

iscritta in r.o. n. 856/1995 insiste specialmente sulla censura di

irrazionalità dell'art. 6, comma 11-quinquies in quanto "non

consente, diversamente dalle altre norme che disciplinano la materia

di tenere conto né della buona fede, né di eventuali "colpe"

dell'ente erogatore in caso di prolungamento della contestazione

dell'indebito".

Molto ampia è la memoria prodotta dalla difesa nei giudizi

relativi alle ordinanze iscritte in r.o. nn. 857 e 863/1995. Essa

traccia un quadro completo di tutte le disposizioni rinvenibili nel

variegato ordinamento previdenziale in materia di ripetizione delle

prestazioni indebite: quadro eccedente la presente materia del

contendere, ma delineato allo scopo di dimostrare l'assunto

dell'esistenza in questo ordinamento di una direttiva generale,

fondata sull'art. 38 Cost., contraria in ogni caso all'applicazione

pura e semplice della regola civilistica.

L'INPS ribadisce, in ordine ai primi tre giudizi, l'applicabilità,

in alternativa all'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. n. 463 del

1983, dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, il quale nella specie

porta al medesimo risultato, l'irripetibilità essendo da esso

limitata ai casi di errore sul quantum della prestazione, non

sull'esistenza del diritto.

In ordine ai giudizi concernenti l'art. 2033 cod.civ. l'Istituto

obietta al giudice rimettente di avere trascurato di considerare che

in nessuna delle fattispecie vi è stato un pagamento erroneo

essendosi, invece, verificata la protrazione di fatto di un pagamento

non più dovuto, determinata dal tempo occorso a verificare milioni

di posizioni di pensionati alla luce del ius superveniens

rappresentato dall'art. 19 della legge n. 843 del 1978, senza che nei

diretti interessati potesse sorgere alcun ragionevole affidamento

circa l'effettiva spettanza delle somme corrisposte, dato il

sopravvenuto divieto legale di aggiunta dell'indennità di

contingenza alla seconda pensione.

Infine l'INPS sostiene che è ragionevole ammettere la ripetizione

non solo quando l'interessato non abbia adempiuto o abbia adempiuto

tardivamente l'obbligo di dichiarare i propri redditi, ma anche

quando li abbia dichiarati, giacché in tal caso è venuto meno il

suo diritto a riscuotere e, comunque, la buona fede circa l'effettivo

diritto alle somme percepite.

L'Avvocatura dello Stato, dopo avere illustrato le differenze di

fattispecie e di ratio legis che escludono la comparabilità della

norma impugnata con l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, in ordine

ai casi citati dal giudice a quo a sostegno della propria tesi, in

cui l'indebita erogazione è proseguita per più esercizi pur dopo la

comunicazione della dichiarazione dei redditi attestante un reddito

eccedente i limiti di legge, osserva che "resta affidata al giudice

la valutazione se in tali casi il comportamento dell'ente erogatore

configuri un errore, consentendo così l'applicazione dei principii

generali in tema di ripetizione dell'indebito, dei quali è

espressione il citato art. 52 della legge del 1989, e che non possono

essere ritenuti derogati dalla norma speciale in esame", salva la

questione se in tali casi la percezione delle somme non dovute possa

dirsi avvenuta in buona fede.

Quanto all'impugnativa dell'art. 2033 cod. civ., l'interveniente

rileva che questa norma civilistica, sancendo il principio generale

della ripetibilità dell'indebito, non è in sé capace di porsi in

contrasto con norme costituzionali. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983,

n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto - nel

caso di doppia integrazione al trattamento minimo corrisposta al

titolare di più pensioni, risultante non dovuta sulla seconda

pensione per superamento dei limiti di reddito indicati nel primo

comma - consente il recupero delle somme erogate in eccedenza senza

limiti e condizioni, "anche in deroga alla normativa vigente"

(ordinanze iscritte in r.o. nn. 856, 857, 858/1995);

b) dell'art. 2033 cod.civ., in quanto ritenuto applicabile anche

nel caso di cumulo dei trattamenti aggiuntivi collegati alle

variazioni del costo della vita, percepito in buona fede da titolari

di più pensioni in violazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre

1978, n. 843, secondo cui tali trattamenti sono dovuti una sola volta

(ordinanze iscritte in r.o. nn. 861, 862, 863, 864/1995).

2. - I giudizi introdotti dalle sette ordinanze, avendo per oggetto

questioni identiche o analoghe, possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

3.1. - Sul piano interpretativo il giudice a quo si adegua alla

giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione

(sentenze nn. 1315 e 1965 del 1995), che ha risolto le incertezze

applicative in ordine alla nuova disciplina dell'art. 52 della legge

9 marzo 1989, n. 88 (il cui secondo comma è stato modificato

dall'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con

effetto dal 31 dicembre 1991: cfr. Corte cost., sent. n. 39 del

1993). Secondo tale giurisprudenza:

1) l'art. 52 non è norma di sanatoria, cioè non ha efficacia

retroattiva e nemmeno è applicabile come ius superveniens ai

rapporti di indebito previdenziale ancora pendenti alla data di

entrata in vigore della legge n. 88 del 1989: per stabilire quale

delle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione, occorre

fare riferimento al momento del pagamento indebito;

2) il caso di pagamenti indebiti a titolo di integrazione al

trattamento minimo è regolato esclusivamente dall'art. 6, comma

11-quinquies del d.-l. n. 463 del 1983, il quale, poiché non

presuppone un errore del solvens, esclude l'applicabilità di norme

generali, anche sopravvenute, che assumano l'errore a loro

presupposto: perciò nei casi di specie si deve ritenere assorbita la

questione circa l'applicabilità degli artt. 80 del r.d. 28 agosto

1924, n. 1422, 52 della legge n. 88 del 1989, 13 della legge n. 412

del 1991.

Così interpretato in parte qua, il citato art. 6 viene censurato

anzitutto perché determinerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento sia nei rapporti interni tra pensionati dell'INPS, sia

nei rapporti esterni dei pensionati INPS con i pensionati ex

dipendenti pubblici. Sotto il primo profilo, il tertium comparationis

addotto, cioè l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, non è

proponibile, sia perché i pagamenti indebiti della cui ripetizione

si controverte sono avvenuti nella massima parte prima dell'entrata

in vigore di questa legge, sia soprattutto per la diversità di

fattispecie delle norme messe a confronto. Secondo l'interpretazione

accettata dal giudice a quo, l'art. 52 concerne la pensione-base o

principale e presuppone un errore dell'ente previdenziale sull'an o

sul quantum del relativo diritto; la norma impugnata, invece,

concerne l'integrazione al minimo, che non è un semplice aumento

della pensione principale, ma è una componente autonoma del

trattamento pensionistico complessivo, soggetta a una propria

disciplina caratterizzata, per quanto attiene specificamente

all'indebito, dall'irrilevanza dell'errore come condizione del

diritto di ripetizione. Sotto il secondo profilo, il termine di

confronto, cioè l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

sulle pensioni dei dipendenti statali, non è idoneo perché, per

costante giurisprudenza di questa Corte, non sono istituibili

paragoni tra sistemi previdenziali diversi, tanto più che il sistema

pensionistico dei dipendenti pubblici ignora l'istituto

dell'integrazione al minimo.

In secondo luogo si pretende violato l'art. 38 della Costituzione

in ragione "dell'incidenza del "recupero" sulle residue risorse

pensionistiche dell'interessato", al quale verrebbero sottratti i

mezzi occorrenti per soddisfare i bisogni primari suoi e della sua

famiglia. L'argomento scaturisce da una interpretazione

eccessivamente lata della disposizione impugnata, tale da coinvolgere

nella frase "in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente" anche

l'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che per i crediti di

restituzione derivanti all'INPS da prestazioni indebite non ammette

il pignoramento delle pensioni se non nei limiti di un quinto e,

comunque, fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo:

limiti che, ai sensi dell'art. 1246, n. 3, cod.civ., valgono anche

per la compensazione del credito di restituzione mediante ritenute

sui ratei della pensione successivamente posti in pagamento. Ma se

la ratio dell'art. 6, comma 11-quinquies è costituita dalla

"fisiologica sfasatura temporale" tra il momento in cui la pensione

deve essere erogata e il momento in cui il superamento del limite

reddituale può essere accertato, di guisa che non è configurabile

un errore dell'ente quale presupposto del diritto di ripetizione,

questa ratio impone di intendere la "deroga alla normativa vigente"

limitatamente alle norme che regolano la fattispecie

dell'indebitoprevidenziale incentrandola sull'errore, mentre rimane

ferma la disciplina generale per quanto attiene alle modalità di

recupero delle somme pagate in eccedenza. Che la ripetizione delle

integrazioni non dovute debba procedere nel rispetto dei limiti

indicati dall'art. 69 della legge del 1969 sulle pensioni si evince

anche dal precedente comma 11-quater relativo al caso di dolo causam

dans dell'assicurato.

3.2. - Con questa precisazione il precetto dell'art. 38, secondo

comma, Cost., non è ancora del tutto soddisfatto. Coordinato col

principio di solidarietà ad esso sotteso (cfr. sentenza n. 240 del

1994, punto 6 in diritto), il precetto costituzionale esige un

bilanciamento di interessi, tra l'INPS - cioè la generalità dei

suoi iscritti, gravati dal pagamento indebito - e il pensionato che

l'ha percepito, incidente non solo sulle modalità di recupero delle

somme non dovute, ma sullo stesso diritto di ripetizione.

Come osserva il giudice rimettente, la "fisiologica sfasatura

temporale nel rapporto erogazione-accertamento del reddito", nella

quale le Sezioni unite ripongono la ragione giustificativa della

speciale disciplina in esame, si consuma nel momento in cui

sopravviene per l'INPS la possibilità di verificare il superamento

del limite reddituale nell'anno precedente: da questo momento "la

protratta ignoranza delle condizioni di fatto o di diritto ostative

alla erogazione si risolve essa pure per l'Ente in una falsa

rappresentazione della realtà". Il rilievo non vale certo a

cancellare le diversità di fattispecie e di disciplina che

impediscono il confronto dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. n.

463 del 1983 con l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ai fini

dell'art. 3 Cost., ma svela nel primo una lacuna di previsione

relativamente a un caso differenziato da una connotazione che lo

colloca fuori dalla ratio della norma, e quindi tale che

l'applicazione di questa appare incongrua: il caso in cui l'INPS

continui a corrispondere l'integrazione della seconda pensione pur

trovandosi in grado di accertare il superamento del limite di

reddito.

In relazione alla norma analoga dell'art. 10, ultimo comma, del

r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 8 del

d.-l. n. 463 del 1983, questo caso, in cui il pagamento indebito è

imputabile a un errore dell'INPS o comunque non è addebitabile al

percipiente, è già stato individuato da alcune sentenze della Corte

di cassazione (nn. 11634 del 1992, 9916 del 1993) come estraneo

all'ambito normativo della disposizione citata e assoggettato alla

regola dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989. Tale soluzione è

impedita dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni unite, che

non solo nega la retroattività dell'art. 52, ma ne esclude in

generale l'applicabilità ai casi di indebito previdenziale previsti

dal d.-l. n. 463 del 1983 o dall'art. 7, primo comma, della legge 29

dicembre 1990, n. 407. Rimane però percorribile un diverso tipo di

soluzione ermeneutica fondata sulla lacuna di previsione che emerge

nella normativa speciale in esame: la lacuna autorizza l'interprete a

operare una riduzione teleologica (cioè funzionale alla ratio legis)

della disposizione introducendo una corrispondente eccezione conforme

a un principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale

ricavabile dalle norme particolari che lo compongono. In termini

negativi, e perciò bisognosi di specificazione in rapporto alle

varie ipotesi, questo "principio di settore" è stato enucleato dalla

sentenza n. 431 del 1993 di questa Corte nel senso che, diversamente

"dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità

dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale

sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una

situazione di fatto... avente come minimo comun denominatore la non

addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta".

Nel contesto della questione che ci occupa tale principio può

essere specificato in via intepretativa coordinando l'art. 6, comma

11-quinquies col precedente quarto comma: dal combinato disposto si

argomenta, secondo un criterio di logica pratica o di ragionevolezza,

che la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia

continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la

disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del

reddito del pensionato, o in seguito alla tempestiva presentazione

della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, alla quale

è tenuto ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del d.-l. n. 463 del

1983, o altrimenti, per esempio attraverso una comunicazione del

datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato ha trovato

occupazione, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate

dall'ente stesso, che perciò è in condizione di conoscere da sé se

e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di

reddito ostativo dell'integrazione al minimo della seconda.

Non varrebbe obiettare che in questi casi il percipiente potrebbe

tuttavia versare in mala fede. L'irrilevanza dello stato di buona o

mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato

dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 - secondo cui

nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato

di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non

siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente

percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente

dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai

sensi dell'art. 2033 cod.civ., solo ai fini del diritto agli

interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima

regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere

nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità.

Il limite, così individuato, della ripetibilità sancita dalla

disposizione denunziata non può trovare applicazione immediata dal

momento in cui si determinano per l'INPS le condizioni di

verificabilità del reddito dell'assicurato. Perché i dati

disponibili siano effettivamente acquisiti dall'Istituto e immessi

nei circuiti delle verifiche contabili sono necessari tempi tecnici,

che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini

indicati dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991,

non applicabile ratione temporis nei casi di specie, ma utilizzabile

come criterio di orientamento.

4. - La questione sub b) è manifestamente inammissibile per errata

individuazione della norma impugnabile.

L'art. 2033 cod.civ. per se stesso non è censurabile in

riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al

principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a

detrimento altrui. Nel diritto previdenziale questo principio è

mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e di

solidarietà, sicché l'art. 2033 si riduce alla funzione di norma di

chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali.

Nel caso di cui si controverte la norma previdenziale che,

escludendolo dal proprio ambito applicativo, lo rimette alla regola

civilistica è stata individuata dal giudice a quo - in conformità

delle sentenze nn. 903 e 1315 del 1995 delle Sezioni unite della

Corte di cassazione - nell'art. 80, terzo comma, del r.d. n. 1422 del

1924: su questa norma, non sull'art. 2033 cod.civ., avrebbe dovuto

appuntarsi la questione sollevata dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le

ordinanze in epigrafe, iscritte in r.o. nn. 856, 857, 858 del 1995;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod.civ., sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,

dalla medesima Corte con le ordinanze in epigrafe, iscritte in r.o.

nn. 861, 862, 863, 864 del 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari