Codice civile

Art. 1283 c.c. — Anatocismo

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 1283 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12191/2026

    1 maggio 2026

    Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

    Art. 1283 c.c. · Art. 1343 c.c. · Art. 1344 c.c. · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33748/2025

    23 dicembre 2025

    Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa.

    Art. 1283 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33336/2025

    20 dicembre 2025

    In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

    Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditizia

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31781/2025

    4 dicembre 2025

    In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.

    Art. 1283 c.c. · Art. 1842 c.c. · Art. 1852 c.c. · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 254/2008

    Questione infondata
    4 luglio 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi…

    Art. 2 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 128/2001

    Questione inammissibile
    11 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1283 cod. civ., per difetto di motivazione sulla rilevanza; e dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 che modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per essere stata la norma impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425/2000, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. M.R.

    Art. 1283 c.c. · Art. 45 cost. · Art. 47 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le regole dell'anatocismo, che nella materia commerciale erano derogate dagli usi, in base al nuovo codice sono suscettibili di modificazione ad opera degli usi anche all'infuori del campo commerciale (art. 1283). A maggior tutela del credito fu generalizzato al cinque per cento il saggio del frutto del capitale, estendendo a tutte le obbligazioni quello preesistente in materia commerciale (art. 1284, primo comma). Il medesimo saggio del cinque per cento è previsto per gli interessi convenzionali se le parti non hanno determinato per iscritto una diversa misura (art. 1284, secondo comma). È parso però eccessivo escludere la prestazione degli interessi nel caso in cui la loro misura ultralegale non risulti dallo scritto (art. 1831, quarto comma, cod. civ. del 1865). Tale esclusione era diretta a combattere l'usura; ma non ha più ragion d'essere di fronte al fatto che contro l'usura oggi può reagirsi penalmente. L'elisione di ogni obbligo di interessi ridondava peraltro, nei casi in parola, a vantaggio ingiusto del debitore, che finiva per godere dei capitali altrui senza alcun corrispettivo e poteva sentirsi incoraggiato a promettere spontaneamente un interesse usuraio per non corrispondere poi nemmeno quello legale. Non si è ripetuta la norma dell'art. 1830 cod. civ. del 1865 circa l'irripetibilità degli interessi non dovuti, perchè è sembrata inutile. Infatti, se la loro misura è contenuta in limiti leciti, la relativa corresponsione costituisce adempimento di un'obbligazione naturale per cui non è ammessa ripetizione (art. 2034); se invece gli interessi assumono proporzioni usuraie, la prestazione dell'eccedenza sulla misura legale, costituendo un illecito, dà luogo, come tale, a ripetibilità. Delle obbligazioni alternative.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 594

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1283 · fonte del testo

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