Codice civile

Art. 1448 c.c. — Azione generale di rescissione per lesione

[1]Se vi e' sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione e' dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo' domandare la rescissione del contratto.

[2]L'azione non e' ammissibile se la lesione non eccede la meta' del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

[3]La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e' proposta.

[4]Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

[5]Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1448 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10095/2026

    18 aprile 2026

    In tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica, la pronuncia di rescissione produce l'effetto liberatorio ex nunc delle prestazioni non ancora eseguite e l'effetto restitutorio delle prestazioni già eseguite limitatamente alla parte eccedente la controprestazione, poiché il vizio rescissorio incide sulla causa del negozio.

    Art. 1448 c.c. · Art. 1447 c.c. · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

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  • Volendo provvedere ai contratti usurai si è assorbita in un'azione di più ampio e di più rigido contenuto quella di lesione già prevista per la vendita. Siffatta generalizzazione riporta nel nostro diritto un istituto prettamente italiano, perchè elaborato dal diritto comune, mentre segue la tendenza accolta nei codici a tipo tedesco e in quelli più moderni; essa non è incompatibile con la permanenza dell'azione di lesione per la divisione (art. 1448, quinto comma) perchè quest'ultimo rimedio, come si dirà a proposito della vendita (n. 677), soddisfa ad esigenze proprie della divisione. Sulle tracce degli articoli 1529 e segg. cod. civ. del 1865 si è stabilito, quale estremo della lesione, un dato obiettivo, cioè una sproporzione superiore alla metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (art. 1448, secondo comma). Ma s'è richiesto altresì il requisito soggettivo dell'abuso, a vantaggio proprio, dello stato di bisogno della controparte (articolo 1448, primo comma) e quello, del resto implicito, che il contratto non abbia carattere aleatorio (art. 1448, quarto comma). D'altro canto si è dichiarata inammissibile l'azione, se la lesione non sussiste al momento in cui la domanda è proposta (art. 1448, terzo comma); e, sulla base del principio di buona fede, si è prevista l'estinzione del diritto alla rescissione nel caso in cui il contraente avvantaggiato offra una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (art. 1450). Con tali requisiti l'azione di lesione si caratterizza in piena autonomia rispetto alla disciplina ricevuta in alcuni codici stranieri. Non si sono considerati nè la grave inesperienza della parte danneggiata nè l'abuso della sua leggerezza che i codici stessi prendono in considerazione, per non dare all'azione un'eccessiva estensione, specie con riferimento alla più ristretta ipotesi dell'art. 644 cod. pen., al quale il codice civile ha voluto rigorosamente coordinarsi. Al codice penale quello civile si ricollega fino al punto da lasciar presumere che si sia voluta dare una precisazione dei presupposti civilistici della sanzione comminata nell'art. 644 suddetto. È questa anzi la portata prevalente dell'azione generale di lesione introdotta con l'art. 1448, in quanto saranno rari i casi (permuta di immobili, contratti con reciproco scambio di prestazioni di fare) in cui l'azione stessa potrà operare al di fuori dell'ambito della norma penale. Non è in contrasto con il codice penale l'assoggettamento dell'azione alla condizione del perdurare della lesione nel tempo in cui il giudice pronuncia su di essa, perchè la norma penale considera il contratto usuraio con esclusivo riferimento al tempo in cui è stato posto in essere; la norma civile invece concerne gli effetti di quel contratto nel momento in cui l'azione è proposta, e non esclude che il reato, già commesso, possa essere ancora perseguito.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 658

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1448 · fonte del testo

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