Art. 11 — Contributo integrativo

A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.la maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore.l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' articolo 10, secondo comma,dovuto per l'anno stesso. ((Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione)). 4 Salvo quanto disposto dall'articolo 13,secondo comma,la maggiorazione percentuale,in sede di prima applicazione della presente legge,e' stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 febbraio 1992, n. 141

4

La L. 11 febbraio 1992, n. 141, ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 254/2016

    Questione inammissibile
    25 novembre 2016

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della legge n. 576 del 1980, censurati dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 38 Cost., nella parte in cui «non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata». Il petitum formulato dal rimettente non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale. Per costante giurisprudenza costituzionale, una pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la "norma negativa", affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, e l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a "rime obbligate"); tale tipo di pronuncia non è ammissibile, in particolare, quando il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività , derivante anche dalla "natura creativa" e "non costituzionalmente obbligata" della soluzione evocata, tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016, n. 277 del 2014, n. 241 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 30 del 2014; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 190 del 2013 ).

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 · Art. 3 cost. · Art. 2 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 10 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 303/2006

    Questione inammissibile
    20 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'arbitro nel corso di un giudizio per arbitrato rituale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dovuti sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato, l'esenzione dai tributi prevista riguardo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti [...] diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898», oltre che relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel sollevare nuovamente la questione, già dichiarata, con l'ord. n. 298 del 2005, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, per non avere l'arbitro dato adeguatamente conto della propria competenza a conoscere incidentalmente dei rapporti tributari e previdenziali non compromettibili in arbitri, il rimettente non ha infatti posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza allora riscontrato. Infatti, l'affermazione, contenuta in un "lodo parziale" emesso nel medesimo procedimento e richiamata dal remittente per motivare la propria competenza, secondo cui non sussistono questioni sottratte alla competenza dell'arbitro rimettente, è irrilevante, perché riguarda, in base all'ordinanza di rimessione, solo le questioni compromettibili in arbitri di natura meramente privatistica relative alla rivalsa per l'IVA e al contributo previdenziale, e non la competenza a conoscere anche delle questioni incidentali relative alle obbligazioni tributarie e previdenziali escluse dalla cognizione arbitrale ai sensi del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., e alla quale fa riferimento l'ord. n. 298 del 2005. Né l'ordinanza di rimessione è sufficientemente motivata sulla dichiarata insussistenza di questioni che impongano la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., perché non chiarisce quale sia l'effettivo contenuto del «lodo parziale»: a dette carenze di motivazione, d'altra parte, la Corte costituzionale non può sopperire con l'esame del «lodo parziale» cui fa rinvio il rimettente per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. > >- Per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale non può prendere in esame atti diversi da essa: ordinanze n. 164/2006, n. 453, n. 423, n. 364 e n. 166/2005, n. 279/2000.

    Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 11 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 298/2005

    Questione inammissibile
    19 luglio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio. Infatti, l’ordinanza di rimessione, emessa nel corso di un arbitrato rituale, presenta una motivazione manifestamente insufficiente in ordine all'affermata competenza dell'arbitro a conoscere delle questioni tributarie e previdenziali in via incidentale.

    Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 11 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992. 4 parole tolte, 34 parole aggiunte.

… stesso. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che tolto: proseguono nell'esercizio della professione aggiunto: restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. Salvo quanto disposto dall'articolo 13,secondo comma,la maggiorazione percentuale,in sede di prima applicazione della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 febbraio 1992, n. 141

    La L. 11 febbraio 1992, n. 141, ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art11 · fonte del testo

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