Art. 9 divorzio — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. 5 Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e' attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. 5 Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1a

La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-10 luglio 1975, n. 202 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in - cui non consente il normale esercizio di facolta' di prova".

L. 28 dicembre 2005, n. 263

5

La L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 5)che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 9 divorzio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3955/2026

    22 febbraio 2026

    In tema di ripartizione del trattamento di reversibilità, laddove vi sia concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato del pensionato, la quota spettante a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, ratione temporis vigente, non può essere determinata considerando esclusivamente l'importo dell'assegno divorzile percepito, ma valutando tale elemento in comparazione con altri parametri, primo fra tutti quello della durata dei rispettivi matrimoni.

    Art. 9 divorzio

    Rassegna di febbraio 2026, p. 102 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23851/2025

    25 agosto 2025

    Il coniuge superstite e quello divorziato hanno diritto alla percezione della rispettiva quota della pensione di reversibilità - a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato - nei soli confronti dell'ente previdenziale erogatore, con la conseguenza che a esclusivo carico di quest'ultimo devono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, anche laddove il coniuge superstite abbia medio tempore percepito per intero il trattamento previdenziale, ferma restando la possibilità per l'ente erogatore di recuperare da quest'ultimo le somme versategli in eccesso, in applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

    Art. 9 divorzio · Art. 13 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 2033 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 327 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9879/2025

    15 aprile 2025

    Le controversie, ex art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello divorziato non hanno natura previdenziale, in ragione dell'oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). Pertanto la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l. n. 898 del 1970, non riguardando profili strettamente relativi al rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, e trova applicazione il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla l. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ciò anche in ragione del principio per cui l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell'ultrattività del rito.

    Art. 9 divorzio

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 33 ↗

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 202/1975

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1975

    L'adozione del procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione delle disposizioni patrimoniali data con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, risponde a criteri di politica legislativa inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed alla opportunità di adottare determinate forme processuali. Trattasi di scelta discrezionale esente da sindacato in questa sede poiché, mentre il procedimento in camera di consiglio non è di per sé contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema del procedimento da adottare è problema di politica processuale il cui esame sfugge alla competenza di questa Corte nei limiti in cui non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro la norma citata in quanto ha adottato il procedimento in camera di consiglio nella materia in esame.

    Art. 9 divorzio · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 25/2022

    Questione inammissibile
    28 gennaio 2022

    In caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità e quello a una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro coniuge, previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 12-bis della legge n. 898 del 1970, dipendono dalla titolarità dell'assegno di divorzio e svolgono entrambi funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale attinenti alla solidarietà e all'effettività del principio di eguaglianza, essendo giustificati da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. ( Precedenti: S. 419/1999 - mass. 25020; S. 777/1988; S. 286/1987 - mass. 4451; S. 7/1980 ).

    Art. 9 divorzio · Art. 12-bis divorzio · Art. 5 Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 65/2006

    Altra decisione
    16 febbraio 2006

    Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui subordina l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato alla titolarità da parte di questi dell'assegno di mantenimento determinato ai sensi dell'art. 5 della stessa legge. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che all'art. 5 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale.

    Art. 9 divorzio · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2005 al 28 febbraio 2023. 72 parole tolte.

tolto: Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9 · fonte del testo

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