Codice civile

Art. 2038 c.c. — Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

[1]Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla e' tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo e' ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente e' obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

[2]Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, e' obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito puo' pero' esigere il corrispettivo dell'alienazione e puo' anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione e' stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, e' obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2038 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11239/2025

    29 aprile 2025

    Quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di bonds argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).

    Art. 2038 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 21 Testo unico intermediazione finanziaria

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La ripetizione, se l'accipiente è incapace. Implica soltanto la restituzione dell'importo del vantaggio conseguito (art. 2039); in ogni altro caso comprende l'importo già pagato, i frutti e gli interessi (art. 2033 e 2036). Non si fa differenza tra indebito oggettivo e indebito soggettivo; ma si distingue, quanto ai frutti e agli interessi, tra il caso di malafede dell'accipiente e il caso di sua buona fede. L'accipiente di male fede deve frutti e interessi dal giorno del pagamento, l'accipiente di buona fede li deve dal giorno della domanda (articoli 2033 e 2036. secondo comma). Se oggetto del pagamento indebito è stata una cosa determinata e questa perisce o è deteriorata, l'accipiente di buona fede risponde soltanto nei limiti dell'arricchimento (art 2037, terzo comma); l'accipiente di mala fede deve invece corrispondere il valore della cosa nel caso in cui essa sia perita, mentre, nel caso in cui sia semplicemente deteriorata, Il solvens ha la scelta di chiedere o l'equivalente o la cosa stessa e una indennità per la diminuzione del valore (art 2037, secondo comma). Nell'ipotesi in cui la cosa ricevuta è stata alienata, l'accipiente non è mai tenuto a ricuperarla: se l'ha ricevuta di buona fede e di buona fede l'ha venduta, il solvens ha diritto soltanto al corrispettivo dell'alienazione (art. 2038. primo comma); se invece l'ha ricevuta di mala fede o di mala fede l'ha venduta, l'accipiente ha la scelta, o di farne restituzione in natura ricuperandola dall'acquirente, o di corrisponderne il valore, ma il solvens può pretendere il corrispettivo (art. 2038, secondo comma). Si noti che il codice abrogato, nei casi in cui il solvens aveva diritto al corrispettivo dell'alienazione e questo non era stato ancora pagato dall'acquirente all'accipiente, obbligava quest'ultimo a cedere al solvens l'azione che potesse spettargli verso l'acquirente; per lo stesso scopo di tutela immediata del solvens al quale si è accennato a proposito dell'art. 2036. Il nuovo codice, nelle ipotesi su ricordate, surroga di diritto il solvens nell'azione che potesse spettare all'accipiente per conseguire il corrispettivo dell'alienazione ancora dovuto dall'acquirente (art 2038). Questa è l'azione che nel caso di alienazione a titolo oneroso è accordata al solvens verso il terzo; nel caso di alienazione e titolo gratuito, al solvens spetta invece un'azione di arricchimento contro il terzo, che però, se l'accipiente è stato di mala fede, potrà proporsi solo dopo l'inutile escussione di lui (art. 2038). Dell'arricchimento senza causa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 791

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2038 · fonte del testo

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