Art. 8 — Registrazione volontaria
Chiunque vi abbia interesse puo' richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027
Chiunque vi abbia interesse puo' richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027
14 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, poiché, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, solo la decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del titolo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista consegua all'accertamento della nullità di clausole contrattuali (quali quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto o al rinvio ai cd. usi su piazza), con conseguente assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa, a prescindere dal fatto che la nullità sia fatta valere in via di azione o di eccezione.
Art. 8 · Art. 20 Testo unico l'imposta di registro · Art. 40 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2033 c.c.
In tema di imposta di registro, in base al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, sono soggetti a tassazione, quali atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, soltanto quelli che, definendo (anche parzialmente) il giudizio, sono concretamente idonei a incidere sulla situazione giuridica dei soggetti coinvolti, con la conseguenza che non vi rientra il verbale di conciliazione giudiziale in cui si dà atto dell'accordo raggiunto tra le parti in altra sede, poiché non costituisce provvedimento del giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esclusione della tassazione, quale atto giudiziario, del verbale nel quale il giudice aveva dichiarato l'estinzione di un giudizio ereditario, dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti al di fuori del processo).
In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest'ultimo, ex art. 1385, comma 2, c.c., alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di pronuncia diretta a ripristinare lo status quo ante a seguito dello scioglimento del contratto.
Art. 8 · Art. 1385 c.c.
La sentenza dell'autorità giudiziaria che si limita a escludere l'opportunità di differire la divisione e rimette in istruttoria per procedere alla vendita dell'immobile in comunione, senza definire in alcun modo il giudizio, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto non determina alcun trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Art. 8 · Art. 37 Testo unico l'imposta di registro · Art. 788 c.p.c.
In tema di registrazione di atti giudiziari, la sentenza che condanna la P.A. alla riconsegna dell'immobile oggetto di un decreto di esproprio emesso oltre i termini previsti per la conclusione della procedura espropriativa ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima (non acquisitiva) del bene medesimo è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura e comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza - e non al pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi della successiva lett. e) del medesimo articolo – prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto e dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore - tenuto conto che non opera alcuna caducazione del decreto di esproprio, il quale resta in vita, sebbene privo di efficacia nei confronti del privato, e che la conseguente restituzione consente al proprietario il recupero di un bene gli era stato in precedenza sottratto.
Art. 8
In tema di imposta di registro, tra la sentenza non definitiva e quella definitiva che ripartiscono tra i condividenti masse omogenee di una sola ed unica eredità nell'ambito del medesimo giudizio si realizza un rapporto paritario di concorrenza nella comune funzione di scioglimento (ancorché parziale, perché ripartito per diverse tipologie di beni) della comunione ereditaria, cui è inapplicabile l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986; ne consegue che l'imposta di registro è liquidata in base all'art. 34 del medesimo d.P.R., per quanto la riscossione sia frazionata in relazione all'oggetto dello scioglimento parziale per ciascuna sentenza, venendo sottoposto ad unica imposizione il valore complessivo dell'asse ereditario secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, lett. d), dell'allegata tariffa, parte prima (con l'aliquota dell'1%, in assenza di conguagli).
Art. 8 · Art. 21 Testo unico l'imposta di registro · Art. 34 Testo unico l'imposta di registro
I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.
Art. 8 · Art. 1419 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 40 Testo unico l'imposta di registro
La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.
Art. 8 · Art. 1 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.
In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, la manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve specificamente riferirsi all'atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l'oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell'imposizione fiscale.
In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti la condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati a tassazione proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al TUR, a meno che a tale condanna non si accompagni l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, applicandosi in tal caso l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa suddetta, stante l'assenza di trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito derivante dall'invalidità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale con riguardo a una condanna alla restituzione di somme, corrisposte in esecuzione di un accordo di cessione di locazione finanziaria di cui il giudice aveva accertato l'inefficacia per mancato assenso di uno dei contraenti).
Art. 8
In tema di imposta di registro, ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, l'assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l'applicazione dell'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della allegata tariffa, parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione.
Art. 8
In materia di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - è applicabile in caso di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento sia di un contratto, sia di un atto unilaterale (inter vivos o mortis causa), essendo comune la funzione accessoria delle statuizioni restitutorie o risarcitorie di ripristinare ex tunc lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dal contratto o dall'atto unilaterale nullo o annullabile. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità o alla pronuncia di annullamento di un testamento, in relazione alle statuizioni restitutorie o risarcitorie rese nel medesimo giudizio civile per ricostituire l'integrità dell'asse relitto a beneficio degli eredi legittimi, dopo la caducazione del testamento invalido).
Art. 8 · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro · Art. 37 Testo unico l'imposta di registro
La pronuncia di cui all'art. 2932 c.c., avendo natura costitutiva per la realizzazione dell'effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, è riconducibile, ai fini della imposta di registro, alla previsione dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la cui base imponibile si determina per relationem, ai sensi dell'art. 43, comma 4, dello stesso d.P.R., con il richiamo per i provvedimenti giurisdizionali degli stessi criteri di computo previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.
Art. 8 · Art. 2932 c.c. · Art. 43 Testo unico l'imposta di registro
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi…
Art. 8 Testo unico l'imposta di registro
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli. Così deciso in Roma, nella…
Art. 148 c.c. · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art8 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.