Codice civile

Art. 1148 c.c. — Acquisto dei frutti

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1148 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11085/2026

    25 aprile 2026

    Gli importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) al soggetto responsabile a titolo di tariffa incentivante e di ritiro dedicato spettano al proprietario dell'impianto fotovoltaico, costituendo la prima un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio dell'impianto e il secondo il corrispettivo della cessione al Gestore dell'energia generata dall'impianto, laddove, ove il proprietario dell'impianto sia diverso dal soggetto responsabile titolare del rapporto concessorio con il gestore, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere tali importi al proprietario dell'impianto a titolo di frutti civili ex art. 1148 c.c. dal giorno della domanda, quale possessore di buona fede.

    Art. 1148 c.c. · Art. 1 Riordino del settore energetico

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2645/2026

    6 febbraio 2026

    Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.

    Art. 1148 c.c. · Art. 1147 c.c. · Art. 535 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34221/2025

    26 dicembre 2025

    In tema di dividendi, va escluso che essi abbiano natura di frutti civili, in quanto non sono conseguenza dell'utilizzo della res, ma rappresentano l'effetto di un'attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti nella misura in cui vengano ottenuti, nell'esercizio dell'attività d'impresa, utili che poi la società decida di distribuire, cosicché ne deriva l'assenza del requisito dell'automaticità dell'acquisto ex art. 1148 c.c..

    Art. 1148 c.c. · Art. 820 c.c. · Art. 2433 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31247/2025

    30 novembre 2025

    Gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'accipiens, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo.

    Art. 1148 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1458 c.c. · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Al possessore di buona fede, che sia tenuto a restituire la cosa, è riconosciuto il diritto ai frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e ai frutti civili maturati fino allo stesso giorno (art. 1148). Non vi è in questo punto divergenza tra il sistema del codice anteriore e quello del nuovo codice. Ho però creduto opportuno precisare, completando la formula dell'art. 703 del codice del 1865, che il possessore, oltre che dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale, risponde verso il rivendicante dei frutti che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia. In armonia con l'art. 821 (art. 445 del codice del 1865), secondo cui chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto, è riconosciuto il diritto a tale rimborso al possessore che sia tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti (art. 1149).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 540

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1148 · fonte del testo

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