Art. 22 — Iscrizione alla Cassa

L'iscrizione alla cassa e' obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuita',ai sensi dello articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319. ((L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato e' tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalita' pari alla meta' dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe gia' scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui e' stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto del sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda)). Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni,e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare,se necessario,i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 2,primo comma,della legge 22 luglio 1975,n.319. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo,dei consigli regionali,della Corte costituzionale,del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con piu' di 50.000 abitanti sono esonerati,durante il periodo di carica,dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica,rivalutato a norma dell' articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all' articolo 10, rapportato al reddito stesso,nonche' il contributo di cui allo articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui allo articolo 2,quarto comma. Non e' ammessa l'iscrizione alla cassa per gli avvocati e i procuratori che,quali iscritti agli elenchi speciali,esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego. ((L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facolta' di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio puo' essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18)). L' articolo 3 della legge 22 luglio 1975,n.319,e' cosi' modificato: "La giunta esecutiva della cassa,sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati,puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio,rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali,entro il medesimo termine,detta continuita' non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci'".

Testo vigente dal 6 marzo 1992

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/2018

    Questione infondata
    30 marzo 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980. La fattispecie, oggetto del giudizio a quo, è stata puntualmente descritta dal giudice rimettente in termini sufficientemente dettagliati e delle due disposizioni, oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, egli deve fare necessaria applicazione, controvertendosi sia della debenza dei contributi previdenziali nella misura quantificata dalla Cassa forense, sia della legittimità della penalità per la tardiva iscrizione alla Cassa.

    Art. 10 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 22 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 129/1998

    Questione inammissibile
    16 aprile 1998

    Manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione, neppure sommaria, del caso oggetto del giudizio 'a quò. Pertanto, risulta precluso alla Corte qualsiasi controllo sul requisito della rilevanza nonché su quello della non manifesta infondatezza, apoditticamente affermata in relazione agli artt. 2 e 38 Cost., ed argomentata in modo contraddittorio in relazione all'art. 3 Cost.. - V. O. nn. 419/1997, 151/1997, 69/1997, 62/1997, 424/1996, nonché S. nn. 386/1996 e 240/1996, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 22 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 845/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 133/1984, O.n. 279/1985.

    Art. 4 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 5 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 6 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992. 42 parole tolte, 330 parole aggiunte.

L'iscrizione alla cassa e' obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuita',ai sensi dello articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319. L'iscrizione alla tolto: cassa avviene tanto d'ufficio aggiunto: Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessatotolto: ,quanto su domanda,ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'.l'iscritto,in caso di omessa domanda,aggiunto: . La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato e' tenuto a pagareaggiunto: , oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalita' pari tolto: ad una volta e mezzo i contributi dovuti per ogni anno di ritardo aggiunto: alla meta' dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe gia' scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui e' stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto del sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda. Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni,e per la prima volta nel … 22 luglio 1975,n.319. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del tolto: Parlamentonazionale aggiunto: Parlamento nazionale o europeo,dei consigli regionali,della Corte costituzionale,del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle … iscritti agli elenchi speciali,esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego. L'iscrizione alla tolto: cassa aggiunto: Cassa e' facoltativa per i praticanti tolto: procuratori abilitati al patrocinioaggiunto: . La facolta' di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio puo' essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18. L' articolo 3 della legge 22 luglio 1975,n.319,e' cosi' modificato: "La giunta esecutiva …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art22 · fonte del testo

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