Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge

9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2033 del codice civile,

in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974

(Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12,

concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per

gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del

trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e

rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 14

ottobre 1991 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente

tra Arduin Giuseppe ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 84 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Arduin Giuseppe e

dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Rovigo nel procedimento civile tra

Arduin Giuseppe e l'E.N.A.S.A.R.C.O., diretto a far dichiarare la

irripetibilità di alcune somme da lui indebitamente percepite dal

1984 al 1988 a titolo di integrazione della pensione al trattamento

minimo, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 (R.O. n. 84 del

1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione in quanto, nel prevedere la

irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in assenza di

dolo per gli assicurati presso l'I.N.P.S., non ha disposto in modo

analogo per gli assicurati presso l'E.N.A.S.A.R.C.O., creando così

una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che godono di

trattamenti pensionistici anche integrativi erogati dall'I.N.P.S. e

coloro che godono degli stessi trattamenti corrisposti

dall'E.N.A.S.A.R.C.O.;

B) dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21

del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, per violazione degli artt.

3 e 38 della Costituzione, in quanto al pensionato non viene

assicurata la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento

dei bisogni alimentari propri e della sua famiglia, tanto più che,

come nel caso, debbono essere restituite somme ingenti;

che nel giudizio si sono costituiti: a) il ricorrente che,

concludendo per l'accoglimento, ha svolto argomentazioni analoghe a

quelle del giudice remittente; b) l'E.N.A.S.A.R.C.O. che ha concluso

per la inammissibilità della questione in quanto si tratta di scelte

discrezionali del legislatore, o quanto meno per la infondatezza, per

la peculiare natura dei trattamenti previdenziali erogati dall'Ente;

che è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato,

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

concluso anche essa per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione;

Considerato, per quanto riguarda la questione sub A), che l'art.

13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sopravvenuta nelle more, ha

interpretato autenticamente l'art. 52, secondo comma, della legge 9

marzo 1989, n. 88, e che, quindi, gli atti vanno restituiti al

giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione

alla stregua della nuova legge, a parte l'applicabilità o meno della

detta disposizione alla fattispecie specificamente regolata dall'art.

6 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni,

nella legge n. 638 del 1983, non oggetto di impugnazione;

che, per la questione sub B) trovano applicazione i principi

affermati nella sent. n. 266 del 1991, in quanto la fattispecie ha

una disciplina peculiare, costituita dalla norma da ultimo citata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in

relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974

(Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12,

concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per

gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del

trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e

rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo con l'ordinanza in

epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Rovigo per quanto

riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52

della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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