Art. 13 — Norme di interpretazione autentica

Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. 3 L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. (( Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. )) L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data."

Testo vigente dal 7 aprile 2012

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/1993

    Ha colpito questo articolo
    10 febbraio 1993

    L'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, prende in considerazione, quale condizione per la irripetibilità delle prestazioni pensionistiche corrisposte indebitamente, l'errore, da parte dell'istituto o ente erogatore, di qualsiasi natura, di fatto e di diritto. Non può quindi dirsi che tale disposizione sia inapplicabile quando - come nel caso di specie - il pagamento delle somme delle quali si chiede la ripetizione sia avvenuto a seguito della ritardata applicazione di una disposizione di legge (art. 19, l. n. 483 del 1978), ne' quindi che sia irrilevante - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quò - la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della disciplina più restrittiva delle condizioni della irripetibilità, prevista, con norma dichiarata interpretativa dell' art. 52, l. del 1989, dall'art. 13, l. n. 413 del 1991.

    Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 381/1994

    Questione inammissibile
    7 novembre 1994

    Manifesta inammissibilità delle questioni in conseguenza di precedente sentenza con la quale la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 39/1993; O. nn. 119/1993 e 177/1993. red.: S.P.

    Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 433/1993

    Questione inammissibile
    14 dicembre 1993

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. sent. n. 39/1993.

    Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1993 al 7 aprile 2012. 81 parole aggiunte.

… pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. aggiunto: Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari