Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/2002 · relatore Romano Vaccarella

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore

dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001, n. 334, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2001 dal

Tribunale di Torino nel procedimento civile D'Ambrogio Francesco

contro F.lli Elia S.r.l. ed altra, iscritta al n. 98 del registro

ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione della STEP s.r.l;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore

Romano Vaccarella;

Udito l'avvocato Paolo Pacifici per la STEP s.r.l.

Ritenuto che, in sede di decisione di un processo civile di primo

grado, il Giudice onorario aggregato del Tribunale di Torino, con

ordinanza emessa il 10 novembre 2001, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio

2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti),

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, a

norma del quale l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno

1974, n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo

1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993,

n. 162 -, "si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla

copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi

dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose

per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente

nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano

l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto

previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel

caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto

la forma scritta", per asserito contrasto, da un lato, con l'art. 3

della Costituzione, "sia per irragionevole disparità di trattamento,

sia per manifesta illogicità" e, dall'altro lato, con l'art. 77

Cost., stante la "carenza dei presupposti della necessità e

dell'urgenza, requisiti di validità costituzionale richiesti per

l'emanazione di un decreto-legge";

che la questione è stata sollevata in un giudizio nel quale

D'Ambrogio Francesco, titolare dell'omonima ditta individuale di

trasporti, aveva convenuto, innanzi al tribunale di Torino, la F.lli

Elia S.r.l. e la STEP S.r.l. narrando "di aver intrattenuto con la

F.lli Elia dapprima - dal 16 agosto 1983 al settembre 1992 - ed in

seguito con la STEP, dal settembre 1992 in avanti, un rapporto di

appalto di servizi di trasporto autoveicoli" in ordine all'esecuzione

del quale lamentava violazioni tariffarie degli articoli 8 e 10 del

decreto ministeriale 18 novembre 1982 e chiedendo la restituzione dei

rimborsi da lui effettuati in favore delle convenute per spese

assicurative abnormi e fuori mercato, nonché delle spese sostenute

per percorsi a vuoto dell'autocarro attrezzato per trasporto veicoli;

che, riferisce il giudice a quo, le convenute si erano

costituite in giudizio contestando la natura di appalto del rapporto

intercorso con l'attore e, tra le altre eccezioni e difese, eccependo

la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto d'appalto di

trasporti ex art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982;

che il giudice a quo rileva come appaia fondata l'eccezione

di nullità dei contratti di trasporto oggetto di causa per difetto

di forma scritta ad substantiam prescritta - alla stregua

dell'univoca interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito -

dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge

6 giugno 1974, n. 298, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge

29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 maggio 1993, n. 162, secondo cui "al momento della conclusione del

contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi

effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di

trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del

contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di

iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per

conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali

dell'albo nazionale degli autotrasportatori (...), da cui risulti il

possesso dei prescritti requisiti di legge";

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata di

illegittimità costituzionale (art. 3 del decreto-legge 3 luglio

2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001, n. 334), retroattiva perché di interpretazione autentica,

comporterebbe il rigetto della suddetta eccezione, in quanto la

nullità del contratto privo delle prescritte annotazioni

riguarderebbe solo i contratti per i quali sia stata scelta dalle

parti la forma scritta;

che, dipendendo la validità dei contratti oggetto del

giudizio a quo dall'applicazione della norma denunciata, la questione

di legittimità costituzionale risulterebbe, ad avviso del

rimettente, rilevante ai fini della decisione della causa;

che l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256,

realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro

che, non avendo effettuato le annotazioni richieste dall'art. 26,

ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, hanno stipulato il

contratto verbalmente (e non subiranno alcuna conseguenza) e coloro

che, avendo scelto la forma scritta, se ne vedranno dichiarare la

nullità;

che, inoltre, la norma interpretativa esibirebbe una ratio

antitetica rispetto a quella della norma interpretata, la quale

ultima si prefiggeva - mediante l'obbligo, sancito a pena di

nullità, di annotare sul contratto gli estremi della iscrizione

all'albo e dell'autorizzazione - lo scopo di scoraggiare e reprimere

il fenomeno dell'utilizzo di vettori abusivi, laddove la norma

interpretativa, consentendo ad libitum la forma verbale per il

contratto di autotrasporto, facilita proprio quel fenomeno

dell'abusivismo che la norma interpretata intendeva combattere;

che, in particolare, vi sarebbe una evidente illogicità e

contraddizione nel sistema provocata dall'addizione della norma

denunciata in quanto, all'assoluta libertà di scelta per le parti

tra forma verbale o scritta per il contratto di autotrasporto, si

contrapporrebbe, una volta concordata la forma scritta, la rigida

prescrizione di annotare sul contratto, a pena di nullità dello

stesso, gli estremi della iscrizione all'albo e dell'autorizzazione,

così scoraggiando i contraenti dal concludere per iscritto il

contratto di autotrasporto;

che il rimettente denuncia altresì la norma interpretativa

(introdotta con decreto-legge) per contrasto con l'art. 77 della

Costituzione "per carenza dei presupposti della necessità e

dell'urgenza, requisiti di validità costituzionale richiesti per

l'emanazione di un decreto-legge", non esistendo alcuna situazione

legittimante il ricorso allo strumento eccezionale della decretazione

d'urgenza, tenuto conto che la norma interpretativa ha inciso su una

disposizione entrata in vigore ben otto anni prima e per la quale

l'urgenza neppure "potrebbe giustificarsi su un eventuale più

recente contrasto giurisprudenziale in quanto esiste univoco

orientamento interpretativo della giurisprudenza in materia";

che si è costituita la STEP S.r.l., convenuta nel giudizio a

quo, per sostenere le ragioni di illegittimità costituzionale già

prospettate dal giudice rimettente, in particolare richiamando la

pressoché unanime interpretazione fornita dai giudici di merito

dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nel senso della

necessità che il contratto di autotrasporto di cose per conto di

terzi rivesta la forma scritta ad substantiam; sottolineando che la

nullità del contratto determina l'inapplicabilità al rapporto delle

tariffe di trasporto c.d. "a forcella" e la possibilità che il

mittente chieda al vettore la restituzione, a norma dell'art. 2033

cod. civ., dei corrispettivi pagati in esecuzione del contratto

nullo; osservando che l'azione sussidiaria di arricchimento senza

causa non sarebbe esperibile, secondo l'orientamento della Corte di

Cassazione, da colui che, come il vettore nella specie, col proprio

consenso abbia giustificato lo squilibrio economico a favore

dell'altra parte ed a proprio danno e che, comunque, l'azione ex

art. 2041 cod. civ. non potrebbe comportare l'applicazione diretta

della disciplina tariffaria; insistendo sul rilievo che, per effetto

della norma interpretativa denunciata, verrebbero trattate in modo

disomogeneo situazioni omogenee, posto che, nel caso di contratto di

autotrasporto stipulato per iscritto, la nullità conseguirebbe alla

mancata annotazione dei requisiti indicati dalla legge, mentre

nell'ipotesi di contratto stipulato verbalmente lo stesso sarebbe

valido, senza alcuna plausibile ragione differenziatrice e con un

vulnus - determinato dalla portata retroattiva della norma - al

principio di affidamento delle parti;

che inoltre, ad avviso della STEP S.r.l., la norma

denunciata, della cui natura interpretativa sarebbe lecito dubitare,

dovrebbe esser censurata - secondo profili immediatamente conseguenti

a quelli evidenziati dal remittente - anche con riguardo al parametro

dell'art. 41 della Costituzione, per le ripercussioni che la illogica

disparità di trattamento avrebbe sul piano economico - come

immediata conseguenza della violazione dell'art. 3 Cost. con il

favorire le imprese che optino deliberatamente per la conclusione di

un contratto nullo al fine di non osservare la disciplina tariffaria,

nonché con riguardo al parametro degli artt. 101, 102 e 104 della

Costituzione in quanto il legislatore avrebbe imposto al giudice

un'interpretazione dal giudice stesso sistematicamente respinta, e

quindi prevaricato la funzione giurisdizionale mediante l'utilizzo

del piano astratto delle fonti normative al fine di ingerirsi nella

risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio;

che la STEP S.r.l. ha successivamente depositato una memoria

illustrativa nella quale ha, da un lato, richiamato la sentenza

n. 525 del 2000 di questa Corte e, dall'altro, richiamato altre

ordinanze di giudici di merito che hanno rimesso la medesima

questione alla Corte costituzionale, ovvero sospeso il giudizio in

attesa della pronuncia sulla legittimità costituzionale o, ancora,

interpretato la norma denunciata nel senso della non retroattività;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il

rapporto tra l'attore D'Ambrogio ed una convenuta (la F.lli Elia

S.r.l.) si era protratto dal 16 agosto 1983 al settembre 1992, e

pertanto non era ad esso applicabile l'ultimo comma dell'art. 26

della legge 6 giugno 1974 n. 298, in quanto entrato in vigore

soltanto il 29 marzo 1993;

che, relativamente al rapporto intrattenuto dal D'Ambrogio

con l'altra convenuta (la STEP S.r.l.) "dal settembre 1992 in

avanti", il rimettente, da un lato, omette di precisare fino a quale

data (in particolare, se posteriore al 29 marzo 1993) tale rapporto

si sarebbe protratto e, dall'altro lato, omette di pronunciarsi sul

punto - decisivo ai fini dell'applicabilità, sia pure ad una parte

soltanto dei trasporti effettuati, della norma introdotta il 29 marzo

1993 - della qualificazione giuridica del rapporto stesso,

limitandosi il rimettente a riferire quella prospettata dall'attore

("appalto di servizi di trasporti") e, genericamente, la

contestazione del convenuto;

che difetta, pertanto, la rilevanza della questione quanto

alla causa tra la D'Ambrogio S.r.l. e la F.lli Elia S.r.l., così

come deve ritenersi del tutto inadeguato l'esame della rilevanza

compiuto dal rimettente quanto alla causa D'Ambrogio-STEP S.r.l.,

essendo evidente che la denunciata incostituzionalità della norma

interpretativa presuppone la certa applicabilità nel giudizio a quo

della norma interpretata;

che, conseguentemente, le questioni di legittimità

costituzionale vanno dichiarate manifestamente inammissibili, quanto

alla prima causa, per la sua palese irrilevanza e, quanto alla

seconda causa, per difetto assoluto di motivazione circa la

rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3 decreto-legge 3 luglio 2001,

n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in

relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione dal Tribunale di

Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vaccarella

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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