Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il 5

luglio 1999 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti civili riuniti

Pasolini Maria Rosa contro INPS, iscritta al n. 618 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia,

in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, nel

corso di un giudizio su due procedimenti riuniti di opposizione a due

diversi decreti ingiuntivi, ottenuti dall'INPS contro Pasolini Maria

Rosa, per omessa contribuzione previdenziale, ha sollevato questione

di costituzionalità dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre

1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo), per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che nelle more del giudizio

l'opponente avrebbe presentato, con riserva di ripetizione, domanda

di cosiddetto condono relativamente ai contributi richiesti con i due

decreti opposti, producendo quindi la documentazione inerente i

conseguenti adempimenti;

che, successivamente, l'opponente avrebbe chiesto di "essere

autorizzato ad integrare le conclusioni con l'ulteriore domanda di

condanna dell'INPS alla restituzione delle somme versate in sede di

condono, oltre interessi legali dalla data del pagamento, nel caso di

riconoscimento della non debenza delle somme ingiunte e di

conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi opposti, facendo così

valere la riserva di ripetizione";

che il rimettente, fatte tali premesse, osserva che la

domanda di restituzione di indebito sarebbe ammissibile, perché

costituirebbe una naturale espansione della domanda originariamente

formulata negli atti introduttivi;

che, quindi, il rimettente assume che la sua decisione deve

contemplare anche detta domanda e, quindi, la debenza degli

interessi, spettanti all'opponente ai sensi dell'art. 2033 del codice

civile, ma di seguito rileva che nelle more del giudizio è

sopravvenuto il suddetto art. 81, comma 9, della legge n. 448 del

1998, il quale - pur avendo previsto la validità delle clausole di

riserva di ripetizione delle somme pagate in esecuzione di condoni

previdenziali - ha stabilito che sulle somme dovute dagli enti

impositori a seguito del contenzioso sulle azioni di ripetizione di

indebito con cui la riserva sia stata fatta valere, non sono dovuti

interessi;

che dopo tali assunti il rimettente enuncia testualmente che

"è superfluo riferire alla Corte altri aspetti della controversia,

poiché le risultanze di causa che determineranno la decisione devono

essere valutate da questo giudice e non dal giudice delle leggi,

cosicché non interessano in questa sede, neppure ai fini della

dimostrazione della sussistenza della rilevanza in causa della

questione incidentale di legittimità costituzionale" per poi

soggiungere che "in ogni caso gli atti del giudizio vengono trasmessi

alla Corte costituzionale che, ove lo ritenga necessario, ben potrà

agevolmente esaminarli, motu proprio nell'ambito del corretto

esercizio della propria funzione, tenendo conto che questo giudice

non può, comunque, manifestare anticipatamente il proprio

orientamento";

che il rimettente motiva la non manifesta infondatezza della

questione osservando anzitutto che vi sarebbe una violazione

dell'art. 3 della Costituzione ed all'uopo egli afferma che il

legislatore non potrebbe escludere del tutto la corresponsione di

interessi, ma solo ridurli ad una misura non simbolica, e che nella

specie non ricorrerebbero nemmeno gli estremi per una loro riduzione;

che la scelta di escludere la corresponsione degli interessi,

inoltre, sarebbe incomprensibile e contraddittoria, anche se le si

attribuisse un intento sanzionatorio o se si considerasse

l'effettuazione del condono come "ipotesi di natura

pseudo-transattiva";

che, infine, il rimettente sostiene che non sarebbe possibile

alcuna interpretazione costituzionale, e che la questione sollevata

sarebbe rilevante;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, sostenendo in via preliminare l'inammissibilità della

questione, in quanto il rimettente non avrebbe accertato se in

concreto sussistevano le condizioni poste dalla denunciata norma

dell'art. 81, comma 9, per la ripetizione delle somme versate in

occasione del condono, ed in via subordinata l'infondatezza della

questione.

Considerato che il giudice a quo nell'assumere espressamente che

sarebbe superfluo riferire nell'ordinanza ulteriori elementi in

ordine alla controversia, enuncia che la loro individuazione dovrebbe

desumersi da questa Corte attraverso l'esame degli atti del giudizio

a quo;

che tale assunto, in quanto i detti elementi sarebbero stati

necessari per apprezzare la rilevanza della questione, contraddice la

consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in ossequio

al c.d. principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione

(cfr. ordinanza n. 242 del 1999), è escluso che gli elementi per

apprezzare la rilevanza della questione possano desumersi dagli atti

del giudizio a quo (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 300 del 1999);

che la motivazione sulla rilevanza della questione è del

tutto apparente ed apodittica, in quanto il rimettente non ha

enunciato in alcun modo le ragioni per cui la norma denunciata,

sopravvenuta nel corso del giudizio, sarebbe eventualmente in esso

applicabile, ed in quanto - sussistendo nel giudizio a quo cumulo fra

la domanda inerente l'azione di condanna al pagamento dei contributi

esercitata dall'INPS, oggetto dell'opposizione ai decreti ingiuntivi,

e la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione del

condono, proposta dall'opponente, ed essendo tale cumulo regolato da

un nesso di pregiudizialità della prima domanda rispetto alla

seconda - il rimettente, per poter prospettare la questione come

concretamente rilevante, avrebbe dovuto decidere prima

sull'opposizione a decreto ingiuntivo (e, in caso di accoglimento

dell'opposizione nel merito, disporre la prosecuzione del giudizio

sulla domanda restitutoria e solo allora sollevare la questione), o -

scegliendo di decidere congiuntamente sulle due domande - quantomeno

dare atto di avere esaurito l'istruzione sulla prima domanda con

risultati tali da far ritenere almeno possibile l'accoglimento

dell'opposizione nel merito;

che pertanto, in presenza di tale palese difetto di

motivazione sulla rilevanza, la questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 9, della legge 23

dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e per lo sviluppo), sollevata, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 e il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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