Art. 2303 c.c. — Limiti alla distribuzione degli utili

[1]Non puo' farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

[2]Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2303 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20514/2025

    21 luglio 2025

    L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.

    Art. 2303 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2315 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 205 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le innovazioni introdotte nella regolamentazione riguardano: a) la possibilità di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, subordinatamente al consenso degli aventi diritto (art. 2292); b) la limitazione delle conseguenze dell'inosservanza delle formalità prescritte per la costituzione della società a quelle che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità, eliminandosi il diritto del socio di chiedere lo scioglimento della società, e unicamente riconoscendosi nei confronti dei terzi quella minore autonomia patrimoniale che è propria della società semplice (art. 2297); c) il riconoscimento della semplice efficacia dichiarativa alla pubblicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo, con la conseguenza dell'opponibilità ai terzi delle modificazioni non pubblicate quando essi le conoscessero (art. 2300); d) l'espresso divieto di addivenire a ripartizione di somme fra i soci, che non corrispondano a utili realmente conseguiti, e di addivenire a ripartizione di utili quando siansi verificate nei precedenti esercizi perdite del capitale sociale e questo non sia stato reintegrato o ridotto (art. 2303); e) l'ammissione della proroga tacita della società, con espresso riconoscimento del diritto del socio di recedere dal contratto e del diritto del creditore particolare di chiedere la liquidazione della quota (art. 2307); f) l'obbligo dei liquidatori di chiedere la cancellazione della società quando sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione, e il diritto dei creditori sociali rimasti insoddisfatti di agire nei confronti dei soci, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dovuto a loro colpa (art. 2312). Per il resto la disciplina è conforme a quella contenuta nel codice di commercio. DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 939

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2303 · fonte del testo

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