Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29686/2025

    10 novembre 2025

    Spetta alla giurisdizione ordinaria (e non a quella tributaria) la controversia relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove il credito non si fondi su una pretesa impositiva della P.A ma sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario di un finanziamento ex d.lgs. n.185 del 2000, trattandosi di domanda afferente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, senza coinvolgere la legittimità dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione.

    Art. 3 · Art. 615 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 9 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 212/2011

    Questione inammissibile
    13 luglio 2011

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che impone al giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, senza nulla statuire in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte è onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione. Infatti, il rimettente non s'è fatto carico d'individuare, alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. Sull'omessa previsione che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice di questa munito, v. citata, sent. n. 77/2007; v. anche ordinanze n. 110 del 2010, n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008; Sulla manifesta inammissibilità della questione per la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche da parte del rimettente v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 101 e n. 15 del 2011; n. 322 e n. 192 del 2010.

    Art. 3 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 363/2008

    Questione inammissibile
    7 novembre 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione - nel prevedere che «Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo» (comma 1) e che «È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile» (comma 2) - «non consente al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda». Infatti, il giudice rimettente fonda la rilevanza delle sollevate questioni muovendo da interpretazioni della normativa in tema di perpetuatio iurisdictionis e di translatio iudicii che sono non solo immotivatamente difformi da quelle accolte dal diritto vivente, ma anche non conformi a Costituzione. Infatti, il giudice rimettente ha omesso di attribuire alle disposizioni in tema di perpetuatio iurisdictionis e di translatio iudicii interpretazioni diverse da quelle da lui prospettate e tali da escludere l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata: tanto più che, nel caso di specie, tali interpretazioni conformi alla Costituzione non solo sono possibili, ma sono state recepite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla stessa Corte; inoltre, le questioni sono prospettate in modo illogico, in quanto le censure presuppongono necessariamente la carenza di giurisdizione del giudice tributario anche in ordine alla controversia sulla cartella di pagamento: carenza di giurisdizione che, però, è negata dallo stesso giudice. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 77/2007 e le ordinanze n. 85/2007, n. 32/2007, n. 299/2006, e n. 315/2002.

    Art. 3 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022. 2 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Il difetto di giurisdizione delle tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art3 · fonte del testo

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