Art. 227-bis — Quantificazione dell'importo dovuto

(( La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 227-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 9727/2025

    14 aprile 2025

    In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità delle intercettazioni).

    Art. 227-bis · Art. 615 c.p.c. · Art. 227-ter Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 168 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2008 al 4 luglio 2009. 12 parole tolte, 50 parole aggiunte.

tolto: Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211aggiunto: La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art227bis · fonte del testo

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