Codice di procedura civile

Art. 612 c.p.c. — Provvedimento

[1]Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalita' dell'esecuzione.8890

[2]Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.8890

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 4 luglio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 612 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2919/2026

    10 febbraio 2026

    In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l'esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l'estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l'area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l'area asservita).

    Art. 612 c.p.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 282 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1785/2026

    26 gennaio 2026

    L'interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell'immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario della confisca permane anche a seguito della revoca della confisca stessa da parte del giudice penale, la quale non costituisce titolo idoneo a imporre un facere ma esclusivamente il rilascio del cespite.

    Art. 612 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 609 c.p.c. · Art. 2058 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 573/2026

    10 gennaio 2026

    In caso di inadempimento all'obbligo di emissione di azioni dematerializzate, il giudice dell'esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c., non può nominare un commissario o un amministratore ad acta, similmente al giudizio di ottemperanza in sede amministrativa, perché proceda ad emettere azioni sostituendosi agli organi sociali di una S.p.A., non potendo gli organi esecutivi, stante il disposto dell'art. 2908 c.c., sostituirsi all'obbligato nel compimento di attività giuridiche volte a modificare la sfera dell'obbligato stesso a favore dell'avente diritto.

    Art. 612 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 2908 c.c. · Art. 624 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9063/2025

    6 aprile 2025

    Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi).

    Art. 612 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 336/2002

    Questione infondata
    12 luglio 2002

    Anche il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, in quanto le eventuali ragioni d'ineseguibilità devono essere valutate, se preesistenti, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza l'accordo stesso può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente, ferma restando, comunque, la possibilità di far valere gli impedimenti sopravvenuti. Escludere tale efficacia, così come ritenuto dal rimettente, negherebbe il valore di accelerazione della definizione della controversia, che costituisce la principale caratteristica della conciliazione e comporterebbe un irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, nonché una protrazione altrettanto irragionevole dei tempi del processo. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione. - V., in tema di interpretazione adeguatrice, 'ex plurimis', le citate sentenze n. 307/1996 e n. 312/1996.

    Art. 612 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/1987

    Questione inammissibile
    2 marzo 1987

    È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 612 cod.proc.civ. (sulla esecuzione forzata degli obblighi di fare - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost., nella parte in cui non esclude la propria applicabilita` all'esecuzione forzata relativa agli obblighi nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione del minore oggetto-soggetto dell'obbligo stesso ) poiche` tale questione non e` in realta` riconducibile al paradigma della norma denunciata, bensì all'ambito previsionale del successivo art. 613 stesso codice che però non ha formato oggetto di impugnazione.

    Art. 612 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art612 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari