Codice della strada

Art. 201 c.d.s. — Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. 17 99 138a 148 Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

  • a)impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
  • b)attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  • c)sorpasso vietato;
  • d)accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  • e)accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  • f)accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
  • g)rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonche' il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone;
  • g-bis)accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonche' per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada;
  • g-ter)accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o piu' violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi, l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con l'acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall'operatore di polizia, oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell'accertamento, quando l'orario di effettivo funzionamento e' certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalita' di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 45. ((Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.))
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziche' dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione".

L. 29 luglio 2010, n. 120

99

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

138a

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

148

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Testo vigente dal 9 agosto 2025

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 201 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2857/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.

    Art. 201 c.d.s. · Art. 202 c.d.s. · Art. 203 c.d.s. · Art. 204-bis c.d.s.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2202/2025

    30 gennaio 2025

    In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione di cui all'art. 179 del codice della strada essendo stata accertata, rispetto alla data di controllo del mezzo, soltanto a seguito dell'esame dei dati del cronotachigrafo, rilevando che la violazione non poteva essere immediata riguardando non il conducente del mezzo presente durante il controllo ma altro, rimasto ignoto).

    Art. 201 c.d.s. · Art. 200 c.d.s. · Art. 14 Modifiche al sistema penale

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 198/1996

    Ha colpito questo articolo
    17 giugno 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 201, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, in quanto - posto che il termine di centocinquanta giorni è ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte il massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della p.a., da un lato, e del privato cittadino dall'altro; e che, in base alla disposizione impugnata, il termine stesso decorre dalla data in cui "di fatto" la p.a. ha operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile - l'inerzia o le disfunzioni organizzative della p.a. vengono a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente la relativa facoltà per salvaguardare i propri interessi. - S. n. 255/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 201 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 4/2009

    Questione inammissibile
    16 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 201, primo comma, del codice della strada, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati. Invero l'ordinanza di rimessione, da un lato, non spiega quale effetto avrebbe nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, dall'altro, si limita ad enunciare un preteso contrasto con gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 196 c.d.s. · Art. 204 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 155/2007

    Questione infondata
    4 maggio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1- bis , lettera e ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero, analoga questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 307 del 2006, con la quale si è affermato che l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e che la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione. Inoltre, quanto alla pretesa disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demendarebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, si ribadisce come l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus , secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. - In merito alla principio secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. citate sentenza n. 27/2005 e ordinanza n. 150/2006; v., inoltre, citata ordinanza n. 160/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 200 c.d.s. · Art. 201 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 9 agosto 2025 — oggiin vigoreper un anno
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  8. 13 agosto 2010 — 1 gennaio 2016per 5 anni
  9. 10 agosto 2005 — 13 agosto 2010per 5 anni
  10. 13 agosto 2003 — 10 agosto 2005per un anno
  11. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  12. 27 giugno 1996 — 30 giugno 2003per 7 anni
  13. 1 ottobre 1993 — 27 giugno 1996per 3 anni
  14. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2024 al 9 agosto 2025. 4 parole tolte, 219 parole aggiunte in 2 capoversi.

g-aggiunto: bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonche' per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada;

aggiunto: g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo … tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. tolto: 1-quinquies. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente … veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codiceaggiunto: . Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere … alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. tolto: 5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non … dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 45aggiunto: . Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art201 · fonte del testo

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