Art. 22 — Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

((Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 42 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 42 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 42 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 42 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 42 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 42 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 42

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte."

28

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto 8con l'art.97 comma 1) che:" L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"."

Corte Costituzionale

32a

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 marzo 2004, n.98 (in G.U. 1a s.s. 24/3/2004, n.12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione".

40

La L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione".

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

42

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 6 ottobre 2011

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2158/2026

    2 febbraio 2026

    Le opposizioni avverso le sanzioni applicate in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 2- sexies del d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173 del 2020), vigente ratione temporis, commesse dal comandante della nave o dall'armatore, si propongono davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, anche nel caso in cui la sanzione accessoria sia stata emessa e notificata in un momento diverso da quello della notifica della sanzione pecuniaria contenuta nella ordinanza- ingiunzione, in considerazione dell'unità del precetto in materia di illecito amministrativo ed al fine di salvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processual-civilistico, non essendo predeterminata dalla legge una specifica scansione temporale tra le due sanzioni. (Nella fattispecie, nei confronti di una motonave impegnata nelle attività di salvataggio ed assistenza dei migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, era stata irrogata dapprima la sanzione accessoria del fermo amministrativo e successivamente la sanzione principale pecuniaria).

    Art. 22 · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale

    Rassegna di febbraio 2026, p. 42 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 435/2026

    8 gennaio 2026

    In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta in funzione cd. recuperatoria avverso la cartella esattoriale dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c..

    Art. 22 · Art. 204-bis c.d.s. · Art. 18 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 46 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27175/2025

    10 ottobre 2025

    Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato ex art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.).

    Art. 22 · Art. 7 c.d.s. · Art. 205 c.d.s.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26523/2025

    1 ottobre 2025

    In caso di rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive con il decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e non di quello di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, perché il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo, è sostituito da quello giudiziale. (Principio affermato in riferimento a somme dovute per violazioni del codice della strada).

    Art. 22 · Art. 2953 c.c. · Art. 18 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di ottobre 2025, p. 43 ↗

Tutte le 35 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/2004

    Ha colpito questo articolo
    18 marzo 2004

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione. La struttura processuale assai semplificata – evidentemente intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia – che caratterizza il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, unitamente all’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, rendono palesemente incongrua, nonché, in taluni casi, eccessivamente onerosa la previsione del necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso, con esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale; mentre le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all’instaurazione del rapporto processuale, possono d’altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito. – Circa l’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, v. la richiamata sentenza n. 520/2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale.

    Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/1992

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1992

    L'ordianza che solleva questioni di costituzionalità circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non è tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo perciò respingersi la eccezione di inammissibilità prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).

    Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 122 c.p.c. · Art. 6 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2016

    Questione inammissibile
    22 aprile 2016

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato disposto con gli artt. 28 e 38…

    Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (34)

Se ne mostrano 13 su 34, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2010 al 6 ottobre 2011. 146 parole tolte, 97 parole aggiunte.

tolto: Controaggiunto: Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confiscatolto: , gli interessati possono proporre opposizione tolto: davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile aggiunto: dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari