Art. 27 c.p.c. — Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione

[1]Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.

[2]Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione di terzo all’esecuzione

Ricorso ex art. 619 c.p.c. del terzo che ha la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati, mobili, presso terzi o immobili: il diritto e la sua opponibilità ai creditori, i limiti della prova testimoniale, la sospensione e, per i mobili, l’opposizione tardiva sulla somma ricavata.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 27 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 84/1973

    Parametro
    19 giugno 1973

    L'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la parte istante "deve", nel precetto, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, ne' comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.

    Art. 480 c.p.c. · Art. 27 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art27 · fonte del testo

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