Codice della strada

Art. 202 c.d.s. — Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.131 Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. 2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con se'; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49

131

Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 ha disposto (con l'art. 17-quinquies, comma 1) che "Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento".

Testo vigente dal 15 aprile 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 202 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2857/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.

    Art. 202 c.d.s. · Art. 201 c.d.s. · Art. 203 c.d.s. · Art. 204-bis c.d.s.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 79/2017

    Questione inammissibile
    12 aprile 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per incompleta ricostruzione del quadro normativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Giudice di pace di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine all'effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo. La mancanza nell'ordinanza di rimessione di ogni riferimento temporale e di indicazioni sulle modalità in concreto utilizzate per il pagamento non permette di valutare se, ed in quale modo, la scelta del bonifico bancario abbia influito sul rispetto di uno (e di quale) dei termini (di 60 e di 5 giorni) previsti, dall'art. 202, comma 1, cod. strada, per il pagamento della sanzione in misura ridotta. Per altro verso, l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - operata senza considerare in alcun modo la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 (conv., con modif., dalla legge n. 49 del 2016), entrato in vigore prima dell'ordinanza di rimessione, secondo il quale, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento - compromette irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, conducendo il rimettente a ritenere erroneamente inesistente una disciplina dell'effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. Alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la lacunosa ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, in quanto preclusiva della possibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione, si risolve nella sua inammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 97 del 2016, n. 56 del 2015; ordinanze n. 209 del 2015, n. 52 del 2015 e n. 36 del 2015 ). L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento che comprometta irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza determina la manifesta inammissibilità della questione incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2015 e n. 18 del 2015; ordinanze n. 153 del 2016, n. 136 del 2016, n. 209 del 2015, n. 115 del 2015, n. 90 del 2015 e n. 27 del 2015 ).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 202 c.d.s. · Art. 615 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 23/2009

    Questione infondata
    30 gennaio 2009

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 20…

    Art. 3 cost. · Art. 91 c.p.c. · Art. 7 c.d.s. · Art. 204 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 292/2006

    Questione infondata
    14 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbero, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere l'utente occasionale della strada dal professionista ovvero la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, in quanto, trattandosi di questione priva di rilevanza nei giudizi a quibus , aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali e non anche dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, investe disposizioni delle quali il giudice rimettente non deve fare applicazione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 202 c.d.s. · Art. 204 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 15 aprile 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49

    Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 ha disposto (con l'art. 17-quinquies, comma 1) che "Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art202 · fonte del testo

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