Art. 209
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
17 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 87/1962, 63/1982 e O. n. 29/1963.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 208 Testo unico imposte dirette
Non contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili a quelli propri della liquidazione fallimentare, ne' consentono al fallimento una immediata tutela contro i pignoramenti esattoriali illegittimi. Invero, riconosciuta la legittimità del principio secondo cui le normali opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di risarcimento danni (sent. n. 138 del 1968), il differimento nel tempo è una conseguenza inelluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. Il reclamo concesso agli interessati in luogo delle comuni opposizioni mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo che lo garantisce adeguatamente e non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'esattore. È altresì esclusa l'illegittimità dell'art. 227 citato T.U. sulle imposte dirette. Invero alla vendita a trattativa privata ad opera del sindaco - che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialità - si addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla facoltà conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione di ulteriori mezzi di pubblicità commerciale (art. 223 cit. T.U.). Pertanto non può dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure esecutive.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost.
L'esecuzione esattoriale, in vista dell'interesse di garantire un regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, si sviluppa sulla base di un atto amministrativo (il ruolo esattoriale) che il giudice ordinario non può ne' modificare, ne' revocare, del quale non può nemmeno sospendere l'esecuzione.
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 209 Testo unico imposte dirette
La norma contenuta nell'art. 207, lett. b), del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, per la riscossione delle imposte dirette comporta la inopponibilità all'esattore del diritto di proprietà dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore. Inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria tale norma appartiene al diritto sostanziale ed è giustificata da ragioni di interesse generale (necessità di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni) ed ha altresì fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprietà. Tali considerazioni - che nella sentenza n. 42 del 1964 portarono già ad escludere la violazione, da parte della suddetta disposizione dell'art. 207 lett. b), degli artt. 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione - sono anche sufficienti per respingere la tesi che l'art. 207, lett. b), sia in contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma Cost.. Peraltro, in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non è leso quando la legge detti discipline diverse per situazioni diverse, non appare ne' arbitrario ne' ingiustificato il fatto che il legislatore, nell'art. 207 lett. b) del testo unico, abbia tenuto conto, riguardo alla opponibilità del diritto vantato sulla cosa mobile, del particolare vincolo intercorrente tra il debitore di imposta ed il parente ed affine, tanto più che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario, qual'è l'aver lasciato il bene poi pignorato nella casa di abitazione del congiunto. - S. n. 42/1964.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 207 Testo unico imposte dirette
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 (che esclude le opposizioni all'esecuzione previste dal Codice di procedura civile) in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, è nanifestamente infondata perché già decisa con sentenza n. 87 del 1962 e con le ordinanze nn. 101 e 102 del 1962.
Art. 76 cost. · Art. 23 cost. · Art. 209 Testo unico imposte dirette · Art. 4 Testo unico imposte dirette
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 102 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGI…
Art. 102 cost. · Art. 208 Testo unico imposte dirette · Art. 209 Testo unico imposte dirette
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI…
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 113 cost. · Art. 76 cost.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Vedi anche: 24/56 D.
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 209 Testo unico imposte dirette
Vedi: 26/63
Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 209 Testo unico imposte dirette
Vedi: 26/63
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.
Vedi: 26/63
Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 209 Testo unico imposte dirette
Vedi: 26/63
Art. 113 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Vedi: 26/63
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 209 Testo unico imposte dirette
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta quando trattasi di questione relativa a norme di cui è già stata dichiarata la illegittimità costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimità non è più proponibile. La Corte emana, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, anche quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano i motivi che possano giustificare una diversa decisione.
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
V. 24/1956 D. (Nella specie la questione era già stata decisa con sent. n. 87 del 1962).
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilità delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, già contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimità costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.
Art. 76 cost. · Art. 23 cost. · Art. 70 cost. · Art. 77 cost.
Il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. non è violato se la legge ordinaria impone un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non arbitrariamente diverse. Fra lo Stato creditore e il contribuente o, più generalmente, l'obbligato d'imposta, si stabilisce un particolare rapporto che ben giustifica un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti dell'ordinario processo esecutivo. (Nella specie la Corte dichiara che l'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle imposte dirette, non è in contrasto con l'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 113 cost. · Art. 209 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 209
aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art209 · fonte del testo
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