Art. 2304 c.c. — Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la societa' e' in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
I creditori sociali, anche se la societa' e' in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
2 pronunce che riguardano l’art. 2304 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione coattiva di un debito tributario, accertato nei confronti di una società in nome collettivo, mediante la notificazione di un avviso di mora ad uno dei soci illimitatamente responsabili, ancorché lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, senza che ne consegua una lesione del suo diritto di difesa in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il socio destinatario della notificazione può impugnare, unitamente all'avviso di mora, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati.
Art. 2304 c.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2291 c.c. · Art. 46 Riscossione imposte sul reddito
A fronte di un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, in via solidale - ma diretta e incondizionata -, di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci nei cui confronti il titolo sia divenuto definitivo, essendo la fonte dell'obbligazione di questi ultimi non il rapporto sociale ma il titolo giudiziale come concretamente formatosi, sicché, per effetto della mancata opposizione, la loro posizione debitoria rimane indipendente da quella della società e insensibile financo all'eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima.
Art. 2304 c.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2304 · fonte del testo
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