Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. 6 10 La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. 1 2 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 13 febbraio 1985, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1985, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-13 luglio 1987, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1987, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei termini processuali in periodo feriale") nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei suoli")".

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-23 luglio 1987, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace".

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza del 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 07/02/1990, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio".

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 - 29 luglio 1992, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 05/08/1992, n. 33), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti".

6

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

10

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che il comma 1 del suddetto articolo si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 21 agosto 2015

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14194/2026

    14 maggio 2026

    Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

    Art. 1 · Art. 569 c.p.c. · Art. 585 c.p.c. · Art. 155 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 151 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8652/2026

    7 aprile 2026

    Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 207, comma 14, CCII avverso il decreto reso dal tribunale in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969 in coerenza con il criterio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) della legge n. 155 del 2017.

    Art. 1 · Art. 2 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3210/2026

    13 febbraio 2026

    La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. - ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 - con l'ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione.

    Art. 1 · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 125 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1668/2026

    25 gennaio 2026

    Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

    Art. 1 · Art. 13 cost. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 38 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. Così deciso in Roma, ne…

    Art. 1137 c.c. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 255/1987

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 1987

    La sospensione dei termini nel periodo feriale e` istituto anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa: la sua applicazione non puo` arbitrariamente essere limitata al caso dei soli termini processuali "in senso stretto" (presupponenti il giudizio gia` iniziato), con esclusione di ipotesi come quella del termine per l'opposizione alla stima dell'indennita` di esproprio, in cui il diritto dell'espropriando e` connesso ad una azione giudiziaria. La situazione di chi deve ricorrere in periodo feriale ad un legale perche` rediga un atto processuale (in senso stretto) non e`, infatti, diversa da quella di chi deve necessariamente - (per non far scadere il termine di cui agli artt. 19, L. 22 ottobre 1971, n. 865 e 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10) ricorrere ad un legale per predisporre l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che e` certamente un atto processuale. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione del predetto art. 24 Cost. - l'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista, si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. - cfr. S.nn. 130/1974, 40/1985.

    Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 40/1985

    Ha colpito questo articolo
    13 febbraio 1985

    Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima previsto dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità, ha natura ad un tempo processuale e sostanziale, per ciò che la opposizione avanti al giudice competente è l'unico rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conseguire il giusto indennizzo; sicché deve riconoscersi l'applicabilità anche a detto termine dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, a tenor del quale il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. - S. n. 130/1974.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 51 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 2014 al 21 agosto 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che il comma 1 del suddetto articolo si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

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