Codice civile

Art. 170 c.c. — Esecuzione sui beni e sui frutti

((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 170 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11074/2026

    24 aprile 2026

    In tema di fondo patrimoniale, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo non coincidono con quelli dell'azione esecutiva sui beni e frutti che lo compongono, con la conseguenza che il creditore in revocatoria non deve provare che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia cui il fondo è finalizzato.

    Art. 170 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 167 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8394/2026

    3 aprile 2026

    In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché, a fronte di un debito di natura tributaria di società di persone, sorto nell'esercizio dell'impresa di quest'ultima, della quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto condebitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest'ultimo l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche, pure avvalendosi di presunzioni semplici, che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia – dimostrando il fatto generatore dell'obbligazione e la relazione tra questa e i bisogni familiari e la destinazione del maggior reddito societario conseguito all'evasione a scopi voluttuari ad essi estranei – e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

    Art. 170 c.c. · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 169 c.c. · Art. 615 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34406/2025

    28 dicembre 2025

    In tema di fondo patrimoniale, l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti.

    Art. 170 c.c. · Art. 167 c.c. · Art. 2901 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16909/2025

    24 giugno 2025

    In tema di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti.

    Art. 170 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 18/1992

    Questione inammissibile
    24 gennaio 1992

    Una pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169 del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio familiare dall'art. 170 del previgente codice civile (immutabilità delle convenzioni matrimoniali sino allo scioglimento del matrimonio anche in assenza di figli minori), equivarrebbe ad una abrogazione dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Tale intervento, però, appartiene alla tecnica della produzione legislativa e non alla competenza del giudice delle leggi, in considerazione, anche, della molteplicità delle soluzioni riservate alla insidacabile discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione). - V., in relazione all'impossibilità di intervento della Corte quando siano configurabili più soluzioni in ordine alla questione sollevata, soluzioni rimesse alla discrezionalità legislativa, la sent. n. 194/1984.

    Art. 167 c.c. · Art. 170 c.c. · Art. 175 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Era stato proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non eccedesse la quota disponibile. Si è però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 116

  • Non è stata data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. È ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare. Della dote.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 118

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 52 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il tribunale puo' autorizzare in caso di necessita' l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprieta' appartenga a uno dei coniugi o ad entrambi. Puo' altresi' autorizzare l'alienazione in caso di utilita' evidente, determinando le modalita' per il reimpiego del prezzo.

tolto: L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiareaggiunto: La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art170 · fonte del testo

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