Art. 57 — Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi

Non sono ammesse:

  • a)le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni; 97
  • b)le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

97

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/2018, n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera a) del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile".

Testo vigente dal 7 giugno 2018 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 114/2018

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 2018

    Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, sollevate dal giudice di esecuzione del Tribunale di Sulmona in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 Cost. e all'art. 6 CEDU. Da una parte, il rimettente descrive la fattispecie del giudizio a quo in modo sommario ed assai sintetico; dall'altra, considerato che la parte attrice non ha eccepito il vizio di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, questo potrebbe avere comunque raggiunto il suo scopo anche in presenza di una modalità della notifica che il giudice ricorrente assume essere contra legem. Né il giudice a quo, rilevato d'ufficio che la notificazione al terzo pignorato sarebbe avvenuta con modalità difformi da quelle previste dalla legge sì da dover essere considerata come inesistente, spiega le ragioni per cui tale vizio, avendo ad oggetto un atto della riscossione fiscale (il pignoramento presso terzi) e non già il titolo posto a suo fondamento (la cartella di pagamento) - e comunque non risolvendosi nell'inesistenza della notificazione - non possa esser fatto valere con l'ordinaria opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

    Art. 615 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/2019

    Questione inammissibile
    17 aprile 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. - dell'art. 57, comma 1, lett. a ), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui - prevedendo l'inammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - costringe il contribuente a subire in ogni caso l'esecuzione, ancorché ingiusta, con la possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno. La sentenza n. 114 del 2018 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 114 del 2018; ordinanze n. 137del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 133/2011

    Questione inammissibile
    13 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a ), e 60, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel dichiarare inammissibili le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., impediscono la concessione della sospensione dell'esecuzione pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi. Invero, le riscontrate carenze argomentative in ordine alla mancata notificazione degli atti impositivi si risolvono in una insufficienza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 57 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 7 giugno 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/2018, n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera a) del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art57 · fonte del testo

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