Codice civile

Art. 2808 c.c. — Costituzione ed effetti dell'ipoteca

[1]L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

[2]L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

[3]L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2808 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13612/2025

    21 maggio 2025

    Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).

    Art. 2808 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 2291 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 10933/2025

    25 aprile 2025

    A seguito dell'espropriazione forzata di immobile ipotecato che sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - da condursi nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. - l'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, ratione temporis vigente (ovvero per il condono ex art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 o ex art. 39 della l. n. 724 del 1994 o, ancora, ex art. 32 del d. l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), è tenuto a presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell'immobile deve risultare dall'avviso di vendita -, riceverà il bene con l'obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.

    Art. 2808 c.c. · Art. 602 c.p.c. · Art. 7 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 565/2025

    9 gennaio 2025

    L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).

    Art. 2808 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1140 c.c. · Art. 619 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

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  • Senza alterare le linee essenziali dell'istituto, ho apportato alla disciplina che questo riceveva nel codice del 1865 numerose modificazioni, sia allo scopo di dare alla materia una più razionale e organica sistemazione, sia allo scopo di colmare lacune e risolvere dubbi e questioni a cui il codice precedente apriva l'adito. La determinazione che il primo comma dell'art. 2808 fa dei poteri attribuiti al creditore ipotecario (diritto di seguito e diritto di prelazione) coglie gli aspetti essenziali dell'ipoteca nel suo momento dinamico, nella fase cioè di realizzazione, ma non intende esaurire il quadro dei poteri spettanti al titolare del diritto d'ipoteca, che sono altrove regolati (ad es. articoli 2743, 2813, ecc.). Quando si tratterà di ricostruire, sulla base degli elementi testuali, la natura del diritto d'ipoteca, che il nuovo codice ha preferito di non definire, bisognerà naturalmente tener presenti nella loro organica interdipendenza tutti gli effetti che dall'ipoteca derivano sia nei rapporti tra il creditore ipotecario e gli altri creditori, sia nei rapporti tra il costituente e il creditore medesimo. Ho chiaramente affermato, nel secondo comma dell'art. 2808, il carattere costitutivo dell'iscrizione ipotecaria, dando così soluzione negativa alla questione, agitatasi sotto l'impero del codice precedente, se l'iscrizione fosse necessaria soltanto per l'efficacia dell'ipoteca rispetto ai terzi e se questa potesse sussistere nei rapporti tra creditore e debitore o terzo datore in base al semplice titolo che conferisce il diritto d'iscriverla. All'enunciazione, contenuta negli articoli 2808 e 2809, dei tradizionali effetti e carattere dell'ipoteca (diritto di seguito, diritto di prelazione, specialità e indivisibilità di essa), segue nell'art. 2810 l'enumerazione dei beni che possono formarne oggetto. L'enumerazione del codice del 1865 (art. 1967) si amplia con la menzione del diritto di superficie (concessione ad aedificandum). L'ipotecabilità di tale diritto favorisce l'incremento edilizio, in quanto il titolare della concessione ad aedificandum, assoggettando questa ad ipoteca, più facilmente può ottenere le sovvenzioni di cui abbia bisogno per elevare la costruzione. Si completa inoltre l'enumerazione del codice anteriore con la menzione di quei beni mobili (navi, aeromobili, autoveicoli), ai quali l'istituto dell'ipoteca è venuto ad estendersi. Alle leggi che riguardano i detti beni è rinviata la disciplina di queste ipoteche mobiliari, la quale, sotto alcuni aspetti, diverge da quella dell'ipoteca sui beni immobili. Ho poi dichiarato espressamente che sono considerati come ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale, non potendo dubitarsi che tali privilegi si configurino come vere e proprie ipoteche mobiliari, dato che condizione per la loro esistenza è l'iscrizione nel pubblico registro, che essi prendono grado dalla loro iscrizione e che ad essi, come all'ipoteca su beni immobili, è inerente il diritto di seguito. Non è più cenno nel testo della non ipotecabilità dell'usufrutto legale degli ascendenti, poichè il divieto è già sancito dall'art. 326, primo comma.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1135

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2808 · fonte del testo

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