Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/03/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile promosso

con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal giudice istruttore del

Tribunale di Lecce nei procedimenti civili vertenti tra ABITA.RE

s.r.l. ed altra e comune di Nardò, iscritta al n. 356 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto In due giudizi riuniti di opposizione a precetto (notificato dal

comune di Nardò ad altrettante cooperative edilizie per il pagamento

di somme risultanti da convenzioni ex art. 35 della legge n.865 del

1971), il giudice istruttore del Tribunale di Lecce adito ha ritenuto

rilevante, al fine della decisione (che ha espressamente reputato

"virtualmente di sua competenza") sulla istanza preliminare delle

opponenti di sospensione della esecutività dei titoli azionati, e

non manifestamente infondata in relazione all'art. 24 della

Costituzione, - e quindi ha sollevato (con ordinanza del 29 marzo

1995) - questione incidentale di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod.proc.civ. nella

parte in cui - secondo l'"unanime interpretazione giurisprudenziale",

non scalfita dalla contraria opinione di parte della dottrina - detta

normativa esclude che il giudice dell'opposizione a precetto possa

disporre la sospensione dell'esecuzione "in quanto quest'ultima, nel

periodo intercorrente tra la notifica del precetto ed il

pignoramento, non è per definizione, ancora iniziata".

Secondo il giudice a quo, "solo consentendo di inibire (anche)

l'inizio dell'esecuzione sarebbe possibile, infatti, rispettare il

diritto di difesa del debitore, tutelato dall'art. 24 della

Costituzione, a livello di effettività", atteso "il carattere

traumatico del pignoramento, rispetto al quale la sospensione per

opposizione all'esecuzione costituisce riparazione spesso solo

tardiva e parziale, tenuto pure conto della modesta portata

applicativa dell'art. 96 cod.proc.civ.".

Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - Gli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile,

denunciati in combinato disposto dall'autorità rimettente nella

interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come

diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a

precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione

forzata perché - attribuendosi al precetto (per altrettanto ferma

opzione concettuale) natura di atto preliminare all'esecuzione

(estraneo, come tale al processo esecutivo) - il giudice di quella

opposizione non può identificarsi con il "giudice dell'esecuzione"

cui, viceversa, i successivi artt. 623,624 riservano il potere di

disporre, con proprio provvedimento, siffatta sospensione (fuori dai

casi in cui essa sia prevista direttamente dalla legge o venga

concessa dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo

esecutivo).

Ne consegue, nel sistema così congegnato, l'impossibilità di

ottenere la sospensione della esecuzione forzata - o, meglio, della

esecutività del titolo - all'interno dell'arco di tempo che va dalla

notifica del precetto all'inizio dell'esecuzione. Nel che appunto il

giudice a quo ravvisa quel vuoto di tutela in contrasto con le

garanzie costituzionali della difesa, cui chiede a questa Corte di

porre riparo con una pronuncia manipolativa-additiva.

2. - Ma la questione così prospettata, quale che ne sia il

fondamento, è inammissibile in quanto esorbita dai limiti del

sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di

discrezionalità riservata al legislatore.

3. - Molteplici ed alternative sono infatti, in tesi, le vie per

eliminare il vulnus denunciato.

3.1 - Una prima alternativa possibile riguarda la individuazione

del "giudice" al quale conferire il potere di sospensione: se al

giudice della opposizione o ad altro giudice; ad esempio al giudice

della esecuzione, già investito in principio del potere di

sospensione dopo l'inizio della esecuzione.

In verità, nell'attuale sistema, l'ipotesi di una sospensione -

prima dell'inizio della esecuzione - ad opera del giudice della

esecuzione non è configurabile, posto che alla nomina del giudice

della esecuzione si provvede solo dopo l'inizio dell'esecuzione

stessa (artt. 484, 488, 518 ultimo comma, 543, ultimo comma, 557

ultimo comma, cod. proc. civ.). Ma il rilievo non è risolutivo, non

essendo ignota al vigente sistema l'ipotesi della attribuzione del

potere di "sospensione preventiva" ad un giudice "in sede diversa

tanto da quella dell'opposizione che da quella della esecuzione" come

rilevato da questa Corte con riguardo all'art. 64 della legge

cambiaria, nonché all'art. 56 della legge assegni (sentenza n. 587

del 1990).

Né potrebbe escludersi la possibilità per il legislatore - ove

ritenesse l'opportunità di investire dell'intero problema della

sospensione, sia dopo che prima dell'inizio della esecuzione, il

giudice della esecuzione - di prevedere la investitura e la nomina di

siffatto giudice in un momento precedente e propedeutico all'inizio

della esecuzione. In tal guisa, anzi, sarebbe evitato lo

sbilanciamento che altrimenti si verificherebbe ove il potere di

sospensione fosse attribuito al giudice della opposizione, quando

invece questo medesimo giudice ne è privo nella fase successiva

all'inizio della esecuzione stessa.

3.2. - Ma pur quando si opti per l'attribuzione del potere di

sospensione (prima dell'inizio dell'esecuzione) al (solo) giudice

della opposizione a precetto e anche si postuli - in conformità alla

lettura proposta dal giudice rimettente - la identificazione

dell'organo competente, nel caso di ufficio collegiale, nella persona

del giudice istruttore, ancora residuano altri spazi di ampia

discrezionalità, sia in ordine alla fissazione dei presupposti e

delle condizioni da richiedere per la concessione della sospensione,

che potrebbero genericamente individuarsi nei "gravi motivi" di cui,

ad esempio, agli artt. 624 e 629, o più specificamente nel "grave ed

irreparabile danno" di cui all'art. 373, o ancora - in concorso, o

non, con questi - nella delibazione della fondatezza della

opposizione; sia in ordine alla introduzione nella fattispecie di

ulteriori elementi cautelari di controgaranzia eventualmente

obbligatori, e non facoltativi quale quello previsto dall'art. 624,

come la cauzione "necessaria" richiesta dal già citato art. 64 della

legge cambiaria per la concessione di analoga "sospensione

preventiva" (sent. 587 del 1990 cit.).

3.3. - Il rilevato carattere non obbligato dell'eventuale reductio

ad legitimitatem rende pregiudizialmente inammissibile l'intervento

della Corte, postulando una scelta tra più soluzioni possibili,

riservata in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di

procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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