Legge fallimentare

Art. 184 fallimento — Effetti del concordato per i creditori

Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori ((alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161)). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Testo vigente dal 12 agosto 2012

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 184 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 573/2026

    10 gennaio 2026

    Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato).

    Art. 184 fallimento · Art. 615 c.p.c. · Art. 605 c.p.c. · Art. 474 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 106/2004

    Questione infondata
    2 aprile 2004

    Gli articoli 137, 184 e 186 legge fallimentare prevedono che, anche in caso di suo inadempimento, il vincolo nascente dal concordato omologato continua a sussistere - qualora non sia stata tempestivamente chiesta la sua risoluzione e questa non sia stata pronunciata - nei confronti di tutti i creditori anteriori al decreto di ammissione al concordato, abbiano o non, costoro, partecipato alla procedura e ne abbiano, oppure non, avuto notizia. Tuttavia, pur essendo corretta la predetta premessa da cui muove il rimettente, non può dirsi necessitata la conseguenza che questi ne trae, vale a dire che la dichiarazione di fallimento presuppone in ogni caso, quando si tratti di insolvenza relativa ad obbligazioni anteriori al concordato omologato, la risoluzione di quest’ultimo, con la conseguenza che il creditore pretermesso dalla procedura di concordato subirebbe – per non averne potuto chiedere tempestivamente la risoluzione – un deteriore trattamento, lesivo anche del suo diritto di difesa, rispetto al creditore che abbia avuto notizia del concordato, e che, quindi, ne abbia potuto chiedere tempestivamente la risoluzione, in quanto gli sarebbe preclusa la possibilità di instare per il fallimento del suo debitore nel caso di inadempimento. Al contrario, non potendosi parlare dell’esistenza di un “diritto vivente” di segno contrario, una lettura delle norme impugnate conforme a Costituzione non preclude all’interprete di giungere alla opposta conclusione che – ferma l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura – anche in assenza della risoluzione del concordato possa giungersi non soltanto ad una dichiarazione di fallimento “in consecuzione”, ma anche ad una autonoma dichiarazione di fallimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 137 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 12 agosto 2012. 8 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori tolto: al decreto di apertura della procedura di concordato aggiunto: alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art184 · fonte del testo

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