Codice di procedura civile

Art. 499 c.p.c. — Intervento

[1]((Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

[2]Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

[3]Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonche' copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

[4]Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

[5]Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi', udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni.

[6]All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinche' essi possano munirsi del titolo esecutivo)). 115 116

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica dei commi 1 e 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006".

116

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 499 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5276/2026

    9 marzo 2026

    In tema di esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il creditore intervenuto deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (procedente o intervenuto) di procedere ad esecuzione forzata, può essere proposta solo dal debitore esecutato.

    Art. 499 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8888/2025

    3 aprile 2025

    In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

    Art. 499 c.p.c. · Art. 510 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 202/2011

    Questione inammissibile
    6 luglio 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. - sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'atto di costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli. In senso conforme v., di recente, le sentenze n. 288 e n. 303 del 2010.

    Art. 499 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006. 13 parole tolte, 362 parole aggiunte in 6 capoversi.

… del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di aggiunto: pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri tolto: o un diritto di pegno aggiunto: ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Il ricorso deve aggiunto: essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o tolto: l'elezione aggiunto: la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. aggiunto: Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

aggiunto: Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonche' copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza tolto: fissata per l'autorizzazione della vendita o per aggiunto: in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad … giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzioneaggiunto: .

aggiunto: Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi', udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni.

aggiunto: All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinche' essi possano munirsi del titolo esecutivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006".

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art499 · fonte del testo

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