Codice civile

Art. 2668-ter c.c. — Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

((Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2668-ter c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    14 maggio 2026

    In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente e funzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti, con la conseguenza che la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuata solo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determina l'estinzione dell'intera procedura, ma produce l'inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti non menzionati nella nota di rinnovazione.

    Art. 2668-ter c.c. · Art. 2668-bis c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13090/2026

    7 maggio 2026

    L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, ex art. 2668-ter c.c., è inammissibile, difettando l'interesse concreto ed attuale ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente con riguardo a una procedura non più pendente, in ragione dell'efficacia immediata del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

    Art. 2668-ter c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15143/2025

    6 giugno 2025

    La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia.

    Art. 2668-ter c.c. · Art. 2668-bis c.c. · Art. 555 c.p.c. · Art. 156 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2668ter · fonte del testo

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