Art. 2126 c.c. — Prestazione di fatto con violazione di legge

[1]La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa.

[2]Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 2126 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15429/2026

    20 maggio 2026

    L'indennità risarcitoria di cui all'art 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, ratione temporis vigente, esaurisce i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto dell'indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, egli ha diritto a essere regolarmente retribuito e al computo unitario di tali periodi ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità, non potendo la liquidazione del "danno comunitario" limitare il diritto alle differenze retributive, che discende dal principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato con un ente pubblico non economico, anche se affetto da nullità perché vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un caso di reiterazione di contratti di lavoro autonomo dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato, aveva riconosciuto al lavoratore le differenze retributive maturate, in relazione al corretto inquadramento giuridico, ex art. 2126 c.c.).

    Art. 2126 c.c. · Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 28 jobs act

    Rassegna di maggio 2026, p. 202 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2638/2026

    6 febbraio 2026

    In tutti i casi di costituzione o ripristino, per effetto di sentenza, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che risulta titolare del contratto, le retribuzioni da quest'ultimo corrisposte in relazione a periodi successivi alla pronuncia, per aver egli continuato a utilizzare la prestazione del lavoratore, non estinguono, in tutto o in parte, l'obbligazione retributiva gravante sull'effettivo datore di lavoro, individuato in sede giudiziaria, che, senza giustificazione, rifiuti la controprestazione lavorativa, in quanto in tal caso, accanto al rapporto di lavoro costituito o ripristinato de iure dal giudice, se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante, ex art. 2126 c.c., indipendentemente dalla vicenda da cui origina l'accertamento giudiziale (cessione d'azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, appalto o distacco illecito), data l'identità della forza giuridica del provvedimento che ha costituito o ripristinato il rapporto di lavoro.

    Art. 2126 c.c. · Art. 1206 c.c. · Art. 1207 c.c. · Art. 1217 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 93 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 35002/2025

    31 dicembre 2025

    La controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico, che trovi fonte nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A., rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale - posto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati, attenendo, invece, al merito della causa la verifica dell'esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica.

    Art. 2126 c.c. · Art. 41 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 13 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32560/2025

    13 dicembre 2025
    • Comune

    La convenzione tra enti locali per la gestione condivisa di funzioni e servizi, prevista dall'art. 30 del TUEL, non determina la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, dotato di personalità giuridica autonoma, risolvendosi in una delega collettiva ad uno dei comuni associati (ente capofila) per l'esercizio accentrato della funzione - la cui titolarità rimane in capo agli enti deleganti - tramite una mera articolazione organizzativa.

    Art. 2126 c.c. · Art. 30 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 31 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 1388 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 146 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 101/1995

    Questione infondata
    31 marzo 1995

    L'assegnazione temporanea di un dipendente pubblico a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio è un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, di per sé quindi non in contrasto con i principi dell'art. 97 Cost.; al lavoratore spetta in tal caso un trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate, in forza del principio di proporzionalità retributiva la cui applicabilità all'impiego pubblico non può essere messa in discussione. La protrazione dell'assegnazione a funzioni superiori oltre il termine (generalmente trimestrale) fissato dalla legge non da' luogo, nel settore pubblico, all'automatica acquisizione della qualifica superiore (come invece previsto dalla disciplina privatistica del codice civile), ma non può giustificare una restrizione dell'applicabilità del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato, salvo che venga dimostrato che l'assegnazione alle funzioni superiori è avvenuta con abuso d'ufficio e con la "connivenza" del dipendente: nel qual caso, la pretesa al più favorevole trattamento economico dovrebbe essere respinta 'ex' art. 2126 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di costituzionalità degli artt. 2126 e 2129 cod. civ., in quanto applicabili anche all'impiego pubblico, nella parte in cui non prevedono per tale settore limiti di operatività temporale). - v. S. n. 236/1992, nonché S. nn. 57/1989, 296/1990 e O. nn. 408/1990, 337/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 2126 c.c. · Art. 2129 c.c. · Art. 97 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 12/1994

    Questione inammissibile
    26 gennaio 1994

    L'art. 2126 cod. civ. - in base al quale, nei rapporti privati di lavoro, per consolidata giurisprudenza, il lavoratore che abbia svolto, di fatto, mansioni superiori alla sua qualifica, ha diritto, in ogni caso, alla corrispondente retribuzione- è applicabile ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle UU.SS.LL, non per virtù propria, bensì in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod. civ.. Pertanto, la ordinanza di rimessione, con la quale si è sottoposto al giudizio della Corte, per violazione di più principi costituzionali, il solo art. 2126 in quanto applicabile anche all'impiego pubblico, "almeno nella parte in cui non prevede per il settore sanitario limiti di operatività temporale", appare viziata da errata identificazione della norma impugnata. La questione, inoltre, risulta prospettata "in astratto", senza alcuna verifica della sua concreta pregiudizialità per la definizione del giudizio principale, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, l. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2126, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 2126 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono da ultimo raggruppate alcune norme dirette a estendere, per quanto di ragione, la disciplina del lavoro subordinato a vari casi speciali, in cui fanno difetto talune delle condizioni normali del rapporto di lavoro. In primo luogo, e anche in considerazione dei particolari casi di invalidità previsti dalle disposizioni di questa sezione, è parso opportuno stabilire (art. 2126) che in ogni caso la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Tale norma si giustifica, da una parte, per l'irrevocabilità degli effetti determinati dall'attuazione del rapporto di lavoro, dall'altra parte e sopratutto per l'esigenza di tutelare le legittime aspettative dei prestatori di lavoro col permettere ad essi di realizzare i benefici inerenti al lavoro compiuto, tanto se tali benefici siano attribuiti direttamente dalla legge o dalle norme corporative, quanto se dipendano esclusivamente dal contratto nullo o annullato. Si è solo logicamente eccettuato il caso che la nullità derivi dalla illiceità dell'oggetto o della causa, di cui non può non essere compartecipe e quindi corresponsabile il prestatore di lavoro. Inoltre, risolvendo una questione controversa secondo l'indirizzo giustamente prevalso in giurisprudenza, si è nel secondo comma dell'art. 2126 fatto sempre salvo il diritto alla retribuzione quando il lavoro è stato prestato in contrasto con una norma imperativa, che sia ispirata solo dall'intento di proteggere il prestatore di lavoro, come per es. nel caso della limitazione di orario, del riposo settimanale, ecc. L'art. 2127 è rivolto ad eliminare la possibilità che l'imprenditore tenti di sottrarsi alle conseguenze dell'assunzione diretta dei prestatori di lavoro, ricorrendo all'espediente di farli assumere, dipendere e retribuire da propri cottimisti. Onde la ragione del divieto sancito nell'articolo stesso e la conseguenza, ove il divieto sia violato, di ritenere i prestatori di lavoro assunti dal cottimista come dipendenti dall'imprenditore. Il lavoro a domicilio, se pure non presenta tutti gli estremi del lavoro subordinato, va protetto sulla base dei principi che regolano quest'ultimo. È questa una esigenza che si è imposta da tempo nelle legislazioni di tutti i paesi civili e che la dich. XXI della Carta del lavoro già tenne presente con lo estendere anche al lavoro a domicilio l'applicazione dei contratti collettivi. L'art. 2128 si uniforma a tale indirizzo per quanto riguarda la disciplina dettata nel codice, salvo naturalmente il caso che essa non sia compatibile con la speciale natura del rapporto. Quanto ai dipendenti degli enti pubblici, ove la loro posizione non sia regolata da leggi o da regolamenti speciali, non vi è ragione di sottrarli alla disciplina di diritto comune dei rapporti di lavoro, e in questo senso dispone l'art. 2129, salvo quanto già osservato a proposito dell'art. 2068 per il regolamento del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo. DEL TIROCINIO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 861

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2126 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari