Codice civile

Art. 2341-bis c.c. — Patti parasociali

[1]I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societa':

  • a)hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle societa' per azioni o nelle societa' che le controllano;
  • b)pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in societa' che le controllano;
  • c)hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali societa', non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

[2]Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a societa' interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2341-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14016/2025

    26 maggio 2025

    In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).

    Art. 2341-bis c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1331 c.c. · Art. 1343 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2341bis · fonte del testo

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