Art. 27 — Durata della locazione

((La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.)) La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo. ((La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita' teatrali.)) Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23655/2025

    21 agosto 2025

    Qualora una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 della l. n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale della locazione non abitativa transitoria - e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79 della legge stessa e alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c. -, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario, vale a dire integrino ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità.

    Art. 27 · Art. 1339 c.c. · Art. 79 Legge sull’equo canone

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 258 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20768/2025

    22 luglio 2025

    In tema di locazione ad uso diverso, l'omessa consegna dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non comporta la nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 15, comma 9, del d.lgs. n. 192 del 2005, ove sia stato fornito il solo Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), non potendosi ritenere operante una parificazione tra i due documenti ai fini del regime sanzionatorio, poiché, trattandosi di nullità testuale, essa non può essere desunta in via interpretativa dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1-bis, del medesimo decreto, che prevede la sostituzione "a tutti gli effetti" dell'ACE con l'AQE.

    Art. 27 · Art. 1418 c.c. · Art. 1325 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 207 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18538/2025

    7 luglio 2025

    Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.

    Art. 27 · Art. 1453 c.c. · Art. 1456 c.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 187 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11827/2025

    5 maggio 2025

    Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.

    Art. 27 · Art. 1460 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1173 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 208 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 294/1994

    Questione infondata
    13 luglio 1994

    Costituisce 'ius receptum' che la locazione di immobile, anche se "attrezzato" (nella fattispecie ad uso alberghiero), e l'affitto di azienda sono rapporti giuridici non assimilabili. Infatti la giurisprudenza ha sempre affermato che nell'affitto d'azienda l'immobile viene in considerazione non nella sua individualità giuridica ma come uno dei beni che costituiscono il complesso aziendale, in un rapporto di complementarietà e interdipendenza con gli altri elementi organizzati dall'imprenditore per un fine produttivo; invece nella locazione di immobile, questo, anche se caratterizzato dal fatto che il suo godimento deve avvenire per un uso determinato, costituisce l'oggetto esclusivo o quanto meno principale del contratto, con la conseguenza che le eventuali attrezzature di cui l'immobile fosse dotato costituiscono elementi accessori rispetto all'immobile stesso, considerato nella sua autonoma consistenza. Pertanto sul presupposto di siffatta diversità strutturale e funzionale fra i due rapporti poggia il riconoscimento, già espresso dalla Corte, della legittimità costituzionale di trattamenti normativi correlativamente differenziati, in guisa da risultare coerenti con le reciproche peculiarità delle situazioni poste a raffronto. - O. n. 384/1988. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 27 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 596/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    La disciplina dettata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 delle locazioni di immobili urbani, riguardo al diritto di prelazione in caso di vendita di immobili destinati ad uso diverso da abitazione e` integrativa dei generali principi codicistici, comprende tutti gli immobili nei quali venga esercitata una delle attivita` contemplate dall'art. 27 e si estende anche alle aree non edificate (superamento della interpretazione restrittiva). Pertanto anche la porzione di terreno (art. 812 c.c.) deve qualificarsi come immobile e alla attivita` in essa svolta va raccordata la tutela predisposta dalla legge n. 392/1978 (Titolo I capo II). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 27 e 38 L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevedono il diritto di prelazione in favore dei conduttori di aree nude destinate allo svolgimento di una delle attivita` di cui all'art. 27).

    Art. 3 cost. · Art. 812 c.c. · Art. 27 Legge sull’equo canone · Art. 38 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 40/1984

    Questione infondata
    22 febbraio 1984

    Secondo il diritto vivente, le attività agricole per connessione si devono ritenere comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge sull'equo canone e conseguentemente in quello dei successivi artt. 29, 67 e 73. Superato infatti il mero dato letterale, va rilevato che nel sistema vigente, ex art. 2135 c.c., l'agricoltura è considerata come attività di impresa, e non già di mero godimento, sul presupposto della preponderante funzione produttiva, destinata a soddisfare le esigenze di mercato, e come tale creativa di ricchezza. D'altra parte vanno considerati i sempre più stretti rapporti con gli altri settori dell'economia (specie ove si pensi all'impiego di tecnologie nuove, per cui sono necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire necessariamente in appositi locali). Stante la comune natura imprenditoriale e lo stretto nesso con l'imprenditore commerciale, quello agricolo non può ritenersi escluso dalla protezione che le norme denunciate attribuiscono agli altri imprenditori - pur nella diversità dei rispettivi statuti - in tema di locazione di immobili al fine di maggiormente tutelarne l'attività economica (ed infatti l'art. 27 comprende qualsiasi attività di lavoro autonomo, non potendone restare escluso quello svolto in agricoltura specialmente dal coltivatore diretto). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 35 e 41 Cost., - degli artt. 27, commi primo e secondo, 29, 67 e 73 L. n. 392 del 1978 nella parte in cui dette norme escluderebbero gli immobili destinati all'esercizio di un'impresa agricola, disciplinando soltanto locazioni aventi ad oggetto attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo).

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost. · Art. 27 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2011

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2007 al 21 giugno 2011. 16 parole tolte, 33 parole aggiunte in 3 capoversi.

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicatetolto: :

tolto: 1) industriali, commerciali e artigianalitolto: ;

tolto: 2) di interesse turistico tolto: comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.aggiunto: , quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi … autonomo. La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile aggiunto: urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiereaggiunto: , all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita' teatrali. Se e' convenuta una durata inferiore o non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art27 · fonte del testo

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