Art. 8 fecondazione assistita — Stato giuridico del nato

I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

9

La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 22 maggio 2025, n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilita' genitoriale".

Testo vigente dal 29 maggio 2025

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 8 fecondazione assistita, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7919/2026

    31 marzo 2026

    Il percorso di gestazione per sostituzione si realizza (secondo la legislazione statunitense applicabile) attraverso una fattispecie negoziale di natura bifasica, con la conseguenza che il limite dell'ordine pubblico impedisce la trascrizione in Italia dell'atto di nascita a favore del genitore intenzionale, che sia deceduto prima della conclusione del contratto di portatrice gestazionale, potendosi in tale momento riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale del minore; diversamente, l'ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale, che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.

    Art. 8 fecondazione assistita · Art. 33 Diritto internazionale privato · Art. 1418 c.c. · Art. 250 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 74 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4977/2026

    5 marzo 2026

    In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.

    Art. 8 fecondazione assistita · Art. 250 c.c. · Art. 254 c.c. · Art. 315 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 33 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15075/2025

    5 giugno 2025

    In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale dell'art. 8 della citata l. 40. (Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori).

    Art. 8 fecondazione assistita · Art. 4 fecondazione assistita · Art. 6 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita

    Rassegna di giugno 2025, p. 12 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 68/2025

    Ha colpito questo articolo
    22 maggio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. La disposizione censurata dal Tribunale di Lucca, sez. civile, lede il migliore interesse del minore, collegato ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, il cui nucleo si evince dal combinato disposto dell’art. 147 cod. civ., e dell’art. 30, primo comma, Cost., e che consiste nell’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi. Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è perciò sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea. La progressiva emersione della centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo è tale che nel nostro ordinamento l’interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità. In parallelo, si è venuta delineando l’affermazione dell’unicità dello stato di figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013. In questo contesto, il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato. La centralità dell’interesse del minore – che consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e la madre intenzionale, che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche PMA – raccordata con la responsabilità dei genitori che hanno legittimamente avviato di comune accordo il percorso di PMA, richiede di individuare in concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali siano le condizioni perché al nato possa essere riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale; riconoscimento che opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale. È bensì vero che rispetto alla disciplina sussistente al momento del riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore, è intervenuta una significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell’adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità. E, però, il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell’adozione c.d. non legittimante negli ultimi anni non comporta un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato, dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale. E ciò per la determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari, l’acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all’iniziativa dell’aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l’eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento. L’impedimento posto dall’art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – nel rispetto della lex loci – determina, dunque, un vulnus all’interesse del minore. E se è vero che l’interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse “tiranno”, potendo essere oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari rango, non è ravvisabile alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita. Sotto tale profilo, infatti, la situazione in esame si distingue radicalmente dall’ipotesi di ricorso alla c.d. maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l’ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna. (Precedenti: S. 55/2025 - mass. 46677; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021- mass. 43583; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 102/2020 - mass. 43100; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 239/2014 - mass. 38138; S. 11/1981 - mass. 10022).

    Art. 8 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita · Art. 250 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 32/2021

    Questione inammissibile
    9 marzo 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto non sarebbe chiara la fattispecie sottoposta all'esame del rimettente, tanto da non consentire di comprendere l'individuazione delle norme censurate, quali norme applicabili nel giudizio principale. Nell'ordinanza di rimessione emerge chiaramente, con argomentazioni non implausibili, che le domande proposte nel giudizio principale dalla ricorrente sono basate sulle norme censurate. Nel delibare l'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno", applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 224 del 2020 e n. 32 del 2020 ).

    Art. 8 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita · Art. 250 c.c. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 237/2019

    Questione inammissibile
    15 novembre 2019

    Sono dichiarati inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e dell'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 250 e 449 cod. civ. e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Detti soggetti non sono stati parti nel giudizio a quo e non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016 ).

    Art. 250 c.c. · Art. 449 c.c. · Art. 2 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 2014 al 29 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 22 maggio 2025, n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilita' genitoriale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari